Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27329 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4056-2006 proposto da:

V.S.D.H.O. (OMISSIS) in qualità di

legittimo erede della BARONESSA B.V.S. – D.

H.J. nella sua qualità di esecutore testamentario,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio

dell’avvocato BETTONI MANFREDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GEBHARD REINHARD;

– ricorrenti –

contro

R.S., P.I. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. GONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MURDACA MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2313/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBRRTO GOLDONI;

udito l’Avvocato GERHARD REINHARD difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1997, R.S. conveniva di fronte al tribunale di Milano B.v.S.D. e l’avv. H. J., nella rispettiva qualità di erede e di esecutore testamentario del defunto M.F.v.S. onde ottenerne la condanna al pagamento di L. 69.827.400 oltre accessori, quale residuo credito di esso attore per prestazioni professionali svolte in ordine allo svolgimento delle pratiche occorrenti preso gli uffici italiani relativamente alla successione del predetto.

Riassunte le circostanze del conferimento dell’incarico e l’attività espletata, il R. assumeva di aver solo ricevuto acconti sulle sue competenza, peraltro già conteggiati e reclamava il saldo, in relazione a quanto liquidato al riguardo dal Collegio dei Ragionieri.

All’udienza di prima comparizione, l’attore constatata la carenza dei termini a comparire, chiedeva rinnovarsi al citazione, con autorizzazione alla notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c., che veniva concessa.

I convenuti si costituivano solo all’udienza ex art. 183 c.p.c., eccependo la nullità della notifica e chiedendo la remissione in termini, con autorizzazione alla chiamata in causa dell’avv. Porciani, che, per loro conto, aveva conferito l’incarico al R.. Contestavano peraltro nel merito le richieste attoree; le loro istanze processuali venivano respinte e, all’esito della compiuta istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 2003, accoglieva la domanda attorea, regolando le spese. I soccombenti proponevano appello e resisteva il R., che, a sua volta proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 28.9/6.10.2005, la Corte di appello di Milano rigettava entrambe le impugnazioni e condannava gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado.

Osservava la Corte meneghina che la vocatio in ius dei convenuti era stata regolare, di talchè la loro istanza di rimessione in termini non poteva essere accolta, mentre l’incapacità a deporre del P. non era stata tempestivamente eccepita; nel merito, le prove raccolte dimostravano che il R. non aveva travalicato i limiti del mandato e che l’opera svolta era stata pertanto congrua ad andava retribuita sulla scorta dell’opinamento del Collegio dei Ragionieri; l’appello incidentale non poteva essere accolto in quanto la relativa richiesta era sfornita di prove specifiche. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i soccombenti sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, di cui il secondo contiene più autonome censure e il R. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la posizione processuale degli odierni ricorrenti, in quanto la stessa risulta non suffragata da sufficienti elementi probatori. In particolare, H.v.S.D. si è dichiarato unico legittimo erede di B.v.S.D. H. ed ha quindi proposto il ricorso in esame in tale sua dichiarata veste.

Se però risulta documentata la avvenuta morte della v.S. H.B., altrettanto non può dirsi della qualità di unico erede legittimo dell’odierno ricorrente, il quale si è limitato ad una mera affermazione in tal senso, senza produrre alcuna documentazione attestante tale sua qualità, quando, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ove si faccia valere la qualità di erede per sostituirsi alla parte deceduta nel corso del giudizio, sussiste l’onere di dare dimostrazione di tale qualità, in tutti i suoi profili, ivi compreso quello attinente alla presenza o meno di altri eredi, testamentari o legittimari, mediante la produzione del testamento, ove vi sia stato, ovvero di uno stato di famiglia al momento della morte della parte. Nella specie, il ricorrente, come si è rilevato, ha proposto il presente ricorso con la sua mera attestazione di essere legittimo erede della v.

S., limitandosi a produrre certificato di morte della stessa.

In tale situazione, H.v.S. non ha dato prova alcuna di essere l’unico legittimo erede della defunta baronessa.

Il ricorso è stato peraltro proposto anche da J.H., nella dichiarata sua qualità di esecutore testamentario di nella successione del barone v.S., il quale è deceduto nel (OMISSIS).

Ora, il predetto avrebbe dovuto dimostrare, a distanza di ventisei anni dalla morte della persona della quale egli si dichiara tuttora esecutore testamentario, la persistenza di tale sua qualità, o invocando, se del caso, la legge nazionale sua e del de cuius ovvero dando prova di tale sua perdurante qualifica.

In concreto, non si ha che la dichiarazione del predetto avvocato, rispettabilissima in sè, come del resto quella del v.S., ma inidonea a dare prova della sussistenza delle qualità in base a cui essi agiscono.

In mancanza di tali elementi probatori, deve ritenersi non provata e quindi inidonea a fondare la qualità processuale in base a cui i predetti hanno proposto il presente ricorso la rispettiva veste di unico erede legittimo e di esecutore testamentario dei ricorrenti.

Tanto comporta difetto di legittimazione processuale degli stessi a proporre il presente ricorso che va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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