Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27328 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4030-2016 proposto da:
I.D.S.,
I.S.A.R.,
I.S.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato INNOCENZO MEGALI
giusta procura speciale estesa in calce alla memoria di
costituzione;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e
EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore
– intimata –
avverso la sentenza n. 3813/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.D.C. (deceduta in corso di causa ed a cui sono succeduti i ricorrenti indicati in epigrafe) ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 2569/59/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di intimazione IRPEF annualità 1998;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il concessionario è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. i ricorrenti hanno da ultimo depositato copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e provveduto all’integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia, contestualmente chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
1.2. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018, che questo Collegio condivide e fa propria;
1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;
1.4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016;
1.5. non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020