Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27328 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19216 – 2018 R.G. proposto da:

SAN ROCCO s.a.s. di G.A. & C. in liquidazione –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.A. (in proprio) – c.f. (OMISSIS) –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Luca Vergine e dall’avvocato Roberto De

Matteis ed elettivamente domiciliate in Roma alla via Barnaba

Tortolini, n. 30 (presso Alfredo Placidi).

– ricorrenti –

contro

M.R. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Lecce alla via Lupiae, n. 34, presso lo studio dell’avvocato

Raffaele Fatano che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce n. 676/2017.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 20.1.2004 la “San Rocco s.a.s. di G.A. & C. citava a comparire dinanzi al tribunale di Lecce M.R..

Esponeva che dall’1.1.1992 aveva operato in veste di subagente del convenuto, a sua volta agente generale di “I.N. A. – Assitalia”; che, come da comunicazione ricevuta in data 29.11.2002, il convenuto aveva inteso recedere dal contratto di subagenzia.

Chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’intimato recesso e condannarsi il convenuto al pagamento – tra l’altro – delle provvigioni insolute nonchè al risarcimento dei danni sofferti.

Resisteva M.R..

Espletata – tra l’altro – c.t.u. contabile, con sentenza n. 67/2013 l’adito tribunale accoglieva le domande attoree.

Proponeva appello M.R..

Resistevano la “San Rocco s.a.s. di G.A. & C.” e Adele G. in proprio.

Acquisiti i chiarimenti richiesti al consulente già officiato in prime cure, con sentenza n. 676/2017 la corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, rideterminava nel minor importo di Euro 27.016,81 il quantum dovuto dall’appellante a titolo risarcitorio ed in Euro 3.800,00 l’importo dovuto per compensi professionali.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “San Rocco s.a.s. di G.A. & C.” e G.A. in proprio; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

M.R. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012.

Deducono che le differenti conclusioni cui, alla stregua dei chiarimenti resi in grado d’appello, il c.t.u. è pervenuto, traggono spunto dalla documentazione contabile prodotta da controparte in secondo grado, ancorchè parte avversa ne avesse la disponibilità da epoca precedente l’inizio del giudizio di primo grado.

Deducono al contempo che la corte di merito, allorchè ha opinato per l’ammissibilità di siffatta documentazione, ha violato lo sbarramento prefigurato dall’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis.

Il primo motivo di ricorso va respinto.

Si premette che il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, cui nel caso di specie occorre far riferimento, è quello – “non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto (…) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – scaturito dalla “riforma” di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012.

Invero la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.Lgs. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.Lgs. n. 83 del 2012 e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590).

Il che è quanto avvenuto nel caso de quo: la sentenza di prime cure del tribunale di Lecce è stata depositata il 13.5.2013 (cfr. ricorso, pag. 3).

Ebbene la formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risultante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, pone senza dubbio il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi (ferma, ben vero, per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) (cfr. Cass. 9.11.2017, n. 26522).

E tuttavia pur in questi limiti va appieno condiviso il rilievo, della corte distrettuale, di ammissibilità della documentazione integrativa esaminata in grado d’appello dal consulente d’ufficio nell’ambito delle operazioni tecnico – ricostruttive demandategli, siccome “costituita in gran parte da prospetti di calcolo (…) necessari per una più corretta determinazione delle indennità spettanti all’originaria attrice” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Del resto M.R., in relazione all’evenienza in cui il recesso fosse stato considerato illegittimo, aveva contestato con l’atto di gravame le somme determinate in prime cure dal c.t.u., “deducendo che tali importi erano fondati su erronee basi o erronee modalità di calcolo” (così sentenza d’appello, pag. 5). E l’ausiliario d’ufficio, dal canto suo, aveva rimarcato che “nel secondo grado di giudizio la documentazione esaminata, sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti, riscontrata con i dati in possesso dei rispettivi consulenti di parte, ha permesso di ottenere risultati più accurati” (cfr. sentenza d’appello, pag. 6, ove è riprodotta la trascritta replica in data 20.7.2015 del c. t. u. alle osservazioni delle parti in ordine alla prima bozza di relazione).

In questo quadro, a smentire l’addotta violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nella formulazione applicabile ratione temporis), appieno soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui il consulente tecnico d’ufficio può (il che è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie) acquisire, debitamente sottoponendoli al vaglio del contraddittorio, documenti provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse (cfr. Cass. 14.11.2017, n. 26893. Cfr. altresì Cass. 8.6.2007, n. 13428, secondo cui rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione dell’art. 2 Cost. e degli artt. 1175, 1218, 1223, 1226, 1375, 2056 e 2059 c.c..

Deducono che ha errato la corte territoriale a disconoscere l’invocato risarcimento del danno non patrimoniale; che invero vi è pieno riscontro probatorio del comportamento contrario a correttezza e buona fede della controparte, sicchè il danno non patrimoniale è in re ipsa e sarebbe stato da liquidare senz’altro in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.

Si premette che col mezzo in disamina le ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio di “fatto” sulla cui scorta la corte d’appello ha disconosciuto il danno non patrimoniale correlato al recesso intimato dall’agente generale (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Si condivide dunque il rilievo del controricorrente secondo cui il mezzo di impugnazione in esame “è in realtà una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto” (così controricorso, pag. 9).

Orbene, nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 65 (alla cui stregua il motivo in esame, a rigore, si qualifica) ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta, pur in parte qua agitur, in toto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

Invero la corte di merito ha debitamente specificato che “non è stato acquisito alcun riscontro circa il dedotto discredito che (dalla esclusione dalle gare di produzione) sarebbe derivato” (così sentenza d’appello, pag. 8) e che il preteso discredito non poteva considerarsi in re ipsa, giacchè l’esclusione era stata comunicata “per motivi di carattere organizzativo/gestionale”.

Cosicchè, da un lato, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

Cosicchè, dall’altro, è da ritenere che la corte territoriale non ha omesso la disamina del profilo “in fatto” concernente l’an del lamentato pregiudizio non patrimoniale.

Si rappresenta in ogni caso che col secondo motivo le ricorrenti in fondo censurano l’asserita, omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa (“entrambe le circostanze, nella loro fattualità, sono nitidamente provate dagli atti di causa, attraverso i documenti prodotti e le dichiarazioni testimoniali raccolte al processo”; così ricorso, pag. 9).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno condannate in solido a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, “San Rocco s.a.s. di G.A. & C.” e G.A. in proprio, a rimborsare al controricorrente, M.R., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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