Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27328 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27328 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

sul ricorso iscritto al n. 148 del R.G. anno 2013

proposto

da:

SHEHU ISLAM domiciliato in ROMA, viale Somalia 28 presso l’avv.

Maria Pia De Benedictis con l’avv. Giorgio De Santis del Foro di
Frosinone che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso

ricorrente

contro
intimato –

Prefetto di Frosinone

avverso il decreto 124 in data 25.10.2012 del GdP di Frosinone ; udita
la relazione della causa svolta nella c.d.c del 22.10.2013 dal Consigliere
Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il cittadino albanese Islam Shehu venne espulso con decreto 7.12.2010
del Prefetto di Frosinone adottato ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs.
286/1998 perché privo di titolo di soggiorno, detto titolo non essendo
stato più rinnovato dal Questore e pur essendo pendente procedimento
di rinnovo per ragioni familiari; lo Shehu Islam adì pertanto il Giudice di
Pace di Frosinone censurando per varie ragioni la disposta espulsione

(assenza di motivazione – violazione della legge

241/1990 – inesistenza

di pericolosità sociale); il Giudice di Pace adìto, dopo aver ripetutamente

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Data pubblicazione: 05/12/2013

rinviato la decisione sul ricorso in ragione della pendenza innanzi al Tribunale prima e alla Corte di Appello poi della contestazione del diniego
di rinnovo del permesso, ha negato la chiesta sospensione ex art. 295
c.p.c. e, considerando che l’istanza di rinnovo era stata rigettata e che
pertanto il titolo di permanenza non era configurabile, ha con decreto
25.10.2012 rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale decreto Shehu Islam ha proposto ricorso notificando l’atto in data 21.12.2012 al Prefetto di Frosinone sia presso

in relazione, presso la sede del Prefetto. Nessuna difesa
dall’Amministrazione.
OSSERVA
Appare evidente al Collegio la fondatezza del ricorso. Infatti, se non ha
consistenza il primo motivo afferente la pretesa violazione dell’art. 295
c.p.c. sia perché questa Corte ha sempre affermato non sussistere alcuna pregiudizialità tra contenzioso sul titolo di soggiorno e opposizione
alla espulsione (Cass 2973/2008) sia perché nessuna applicazione
dell’art. 295 c.p.c. sarebbe mai predicabile, venendo semmai in rilievo
l’art. 337 c. 2 c.p.c., posto che la controversia pregiudicante era pendente in sede di impugnazione (SU 10027/2012), è certamente palese che
sussiste la omessa pronunzia (denunziata nel secondo assorbente motivo di ricorso) su tutte le altre questioni poste nel ricorso ad opponendum
e riguardanti la legittimità della espulsione (questioni sintetizzate ai
punti a-b-c delle pagg. 26 e 27 del ricorso).
Infatti su tutte le questioni afferenti l’espulsione in sé, per la sua legittimità formale, il GdP, pur richiesto di pronunzia nell’atto di opposizione,
nulla ha detto ritenendo, erroneamente, sufficiente a giustificare la tenuta del decreto espulsivo il mero fatto della assenza del titolo di soggiorno. Si accoglie pertanto il 2° motivo, respinto il 1° ed assorbiti gli
altri e si cassa il decreto , con rinvio allo stesso Ufficio onde consentire
la pronunzia sugli altri profili prospettati dall’opponente.
P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo ed assorbe gli altri due motivi del ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al
Giudice di Pace di Frosinone in persona di altro magistrato.
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

l’Avvocatura Generale dello Stato sia, come erroneamemte non rilevato

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