Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27327 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15473 – 2018 R.G. proposto da:

AGRISERVICE s.a.s., in persona del legale rappresentante

V.F., elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo di

posta elettronica certificata, in Cagliari, alla piazza Giovanni

XXIII, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Guendalina Garau che la

rappresentata e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) –

– intimata –

avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari n. 265/2017.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. 904/2007 il presidente del tribunale di Cagliari ingiungeva alla “Agriservice” s.a.s. di pagare alla “(OMISSIS)” s.r.l. la somma di Euro 9.000,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria, quale saldo di un corrispettivo d’appalto.

Con citazione in data 22.6.2007 la “Agriservice” proponeva opposizione. Resisteva la “(OMISSIS)”.

Con sentenza n. 1698/2011 il tribunale di Cagliari tra l’altro – accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione.

Proponeva appello la “(OMISSIS)” s.r.l..

Resisteva la “Agriservice” s.a.s..

Con sentenza n. 265/2017 la corte d’appello di Cagliari accoglieva parzialmente il gravame, condannava l’appellata s.a.s. a corrispondere all’appellante s.r.l. la somma di Euro 7.320,00, oltre interessi, regolava le spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Agriservice” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “(OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la s.a.s. ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso in Cassazione”.

La rinuncia tuttavia a vario titolo non è rituale.

La rinuncia difatti non risulta sottoscritta da V.F. nella qualità di accomandatario e legale rappresentante della ricorrente “Agriservice” s.a.s.. Altresì, alla stregua del letterale tenore della procura in calce al ricorso, non risulta che l’avvocato Guendalina Garau sia munito di mandato speciale allo specifico effetto della rinunzia ex art. 390 c.p.c.. La rinuncia inoltre è stata trasmessa irritualmente in data 23.5.2019 a mezzo posta elettronica (tant’è che il difensore della società ricorrente è stato debitamente reso edotto che “in Corte di Cassazione (…) l’invio telematico di ricorsi, atti e memorie non è ammesso”).

La rinuncia in ogni caso dà atto che “le parti hanno definito transattivamente la controversia”, sicchè la ricorrente “Agriservice” s.a.s. “non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso”.

In questo quadro soccorre l’insegnamento per cui la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19907; Cass. 11.10.2013, n. 23161; Cass. sez. lav. 15.1.2014, n. 693).

Più esattamente ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse correlata alla cessazione della materia del contendere, soccorre l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368, secondo cui, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; Cass. 9.11.2004, n. 21291).

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, viepiù chè la “(OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.

Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31732; Cass. 10.2.2017, n. 3542; Cass. (ord.) 2.7.2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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