Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27327 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27327 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25415 del R.G. anno 2012
proposto da:
AGRO INVEST s.p.a., domiciliata in ROMA, via Domenico Chelini 10
presso l’avv. Massimiliano Vito con l’avv. Giuseppe Storzieri del Foro
di Benevento che la rappresenta e difende per procura a margine del
ricorrente –

ricorso
contro

intimato

Comune di Scafati
e

FIENGA Agnese, domiciliata in Roma viale Pico della mirandola 56/h
presso l’avv. Massimo Brunetti del Foro di Napoli che la rappresenta e
difende per procura speciale a margine del controricorso
Avverso la sentenza

controricorr.

309 in data 20.03.2012 della Corte di

Appello di Salerno ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 22.10.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott.Carnnelo Sgroi che ha concluso
come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Esaminando la domanda di Fienga Agnese, proprietaria di terreni
siti nel Comune di Scafati espropriati con decreto di esproprio adottato il

Data pubblicazione: 05/12/2013

20.5.2008 da s.p.a. AGROINVEST, s.t.u. delegata dal Comune di Scafati
per le attività espropriative dirette a realizzare il vigente P.I.P. approvato
nel 1998, la Corte di Salerno ha determinato la giusta indennità dovuta
per l’esproprio in C 231.257,69. Nella motivazione la Corte ha, per quel
che rileva, osservato: che la valutazione andava limitata alle p.11e 302 e
603 (mq. 1.924 + 867) di proprietà esclusiva della Fienga (le residue, in
comunione con il fratello, essendo state già valutate con sentenza
726/2010), che, premessa l’inapplicabilità ratione temporis della disci-

realizzazione di un PIP, doveva ritenersi edificabile, che pertanto, inapplicabile tanto il richiamato T.U. quanto l’art. 2 c. 89 della legge
244/2007 (stante il comma 90) e pertanto ininvocabile la riduzione del
25% per gli interventi di riforma economica e sociale, il criterio di valutazione del valore era quello di cui all’art. 39 legge 2359 del 1865, che
occorreva far capo alle valutazioni del CTU che aveva fatto interagire i
dati ritraibili dal criterio sintetico comparativo con quelli propri del criterio analitico ed aveva raggiunto risultati oggettivi ed incontestabili, pervenendo al valore unitario di C 75,59 a mq. ed aveva individuato in C
16.100 il valore dei manufatti ed in C 4.186 quello del soprassuolo,

che

le critiche espresse nella CTP di Agro Invest avevano ricevuto puntuale
risposta da parte del CTU e che a tale risposta andava fatto richiamo.
Per la cassazione di tale sentenza Agro Invest ha proposto ricorso il
2.11.2012 articolando due motivi, ai quali si è opposta la parte espropriata Fienga Agnese con controricorso 7.12.2012. Nessuna difesa dal
Comune di Scafati. Il relatore, in condivisione delle difese della Fienga, ha proposto il rigetto ritenendo i motivi manifestamente infondati.Nessun rilievo critico della relazione è giunto da Agro Invest.
OSSERVA
Il primo motivo denunzia di violazione di legge l’avere la Corte ritenuto Agro Invest legittimata passiva alla opposizione alla stima della
Fienga sol perché delegata alla adozione del decreto di esproprio, nel
mentre beneficiario dell’atto era il Comune di Scafati. Il motivo pone
questione di titolarità passiva della obbligazione indennitaria e la pone
per la prima volta in questa sede, ignorando come in materia la individuazione dell’obbligato richieda indagini che competono solo al giudice
di merito, tempestivamente e specificamente sollecitato.
Questa Corte ha infatti di recente ribadito (Cass. 1242/2013) che parte
del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso l’espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato proposto, è il soggetto espropriante, vale a

plina di cui al dPR 327/2001, il suolo espropriato, siccome destinato alla

dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche
nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica:
in tale ipotesi deve ugualmente aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere
all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare diretta-

addossati i relativi oneri.
Il secondo motivo, propone senza specifiche rubriche varie doglianze. La doglianza per la quale il dPR 327/2001 troverebbe applicazione in
quanto vi sarebbero state delibere “attuative” dell’anno 2004 appare
mera affermazione di fatto irricevibile in questa sede, al pari di quella
afferente una misteriosa “rinunzia per accettazione” operata dalla Fienga
e poi ritrattata. Quanto alla censura per la quale il CTU pur avendo fatto
ricorso al criterio sintetico comparativo lo abbia poi mediato con quello
analitico, pervenendo a raddoppiare il dato individuato con il primo, essa
non appare rapportabile ad alcuna violazione di legge non essendo stata
affatto disapplicata dalla Corte la “preferenza” tendenziale per il criterio
sintetico comparativo, ma avendo il giudice del merito correttamente
condiviso la scelta di operare una consentita “mediazione” dei risultati
attinti con il primo alla luce di dati desunti dal criterio analitico ricostruttivo (Cass. 1161 e 12771/2007). Esclusa quindi alcuna ipotesi di adozione di criterio contra legem, andava semmai allegato e dimostrato il
vizio logico dell’argomentazione a sostegno o la contraddizione della
scelta in termini di risultati di valore: ma il motivo di censura appare
privo di alcuna autosufficienza, esso non riportando alcun passaggio della CTU e delle proprie difese né adducendo i dati della incoerenza ma
solo lamentando il “risultato” attinto, come “eccessivo”.
Del pari irricevibile è la polemica con i valori desunti dal CTU ritenendoli
inattendibili e prontamente contraddetti dalla CTP. Il motivo è infatti
irricevibile, omettendo di specificare di quali passaggi valutativi si tratti,
quali censure siano state in sede tecnica mosse, in quale sede processuale siano state avanzate, in quale luogo del processo siano state sottoposte al giudice ( da ultimo Cass. 11275 del 2012). Si lamenta poi la
mancata applicazione dell’orientamento, peraltro non fermo, della giurisprudenza di legittimità, per il quale alla vicenda de qua si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 37 c. 1 e 2 dPR 327/2001 come novellato dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244 del 2007, in tal modo prendendo
3

mente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed

atto che il PIP era da ritenersi intervento di riforma economico-sociale e
pertanto applicando la riduzione del 25% del valore venale dell’area.
Ritiene il Collegio che, a parte la inapplicabilità alla vicenda in disamina
della novella del 2007 (Cass. 14939 del 2010 e 2774 del 2012), e del
tutto irrilevante essendo il dubbio di incostituzionalità sollevato a pag. 8
p. 2 del ricorso, resta l’assorbente rilievo per il quale la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente espressa affermando che siffatto intervento riformatore deve avere i caratteri della

10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente nella ipotesi di
un intervento funzionale alla attuazione di un PIP.
Ed in tal senso si richiama la recente ordinanza

13252 del 2013 di

questa Sezione, resa su analoga impugnazione di Agro Invest.
Prive di specificità sono poi le censure sulla eccessività della stima del
manufatto che non sarebbe stata condotta applicando il dovuto deprezzamento per vetustà: non si comprende né quale passo della sentenza si
censuri né le ragioni della censura nè tampoco dove e come dette doglianze siano state mosse alla CTU e rappresentate alla Corte di merito.
Si rigetta dunque il ricorso e si grava Agro Invest del carico delle spese
della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soc. Agro Invest a pagare ad Agnese
Fienga per spese di giudizio la somma di 5.100 (di cui € 5.000 per
compensi) oltre IVA e CPA

Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 22.10.2013.

specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del 2008, 9595 e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA