Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27326 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 30/11/2020), n.27326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11289/2019 proposto da:

T.A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Berardo Cerulli,

come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione e con lo

stesso elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’Avv.

Simon Savini in Roma, via Tacito, n. 23.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 14 settembre 2018, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da D.S., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

2. D.S. ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan perchè coinvolto in una sparatoria nella quale era rimasto ucciso il cugino, titolare di un negozio di armi presso il quale lavorava e che, pur avendo denunciato il fatto alla polizia, era stato oggetto di un’azione intimidatoria da parte degli assassini, affinchè cambiasse la versione dei fatti data alla polizia, culminata in una sparatoria in cui era rimasto ucciso suo padre.

3. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alle del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), avendo ritenuto la vicenda riferita strettamente privata e il racconto incoerente e contraddittorio in ordine al padre, avendo riferito alla Commissione che era stato ucciso dai sunniti e, nel verbale del 20 settembre 2019, che era ammalato, salvo poi ritrattare questa seconda versione; nè ha ritenuto esistente il rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona in caso di rientro, tenuto conto delle fonti internazionali, non smentite dalle produzioni del ricorrente; quanto alla protezione umanitaria non erano state rinvenute situazione di particolare vulnerabilità, non potendo assumere rilevanza la giovane età, le condizioni economiche precarie e lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, oltre che il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali del paese di provenienza.

4. D.S.ha, avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 4 della Direttiva comunitaria 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2011/95/UE); il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè della Direttiva comunitaria 2005/85/CE (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2013/32/UE) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, nonchè dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, in merito allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi e agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo all’organo amministrativo prima e al Giudice poi, essendosi limitata la Corte di appello a riferire gli accertamenti compiuti dalla Commissione territoriale e non avendone effettuati di propri, anche procedendo all’audizione del ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione alla ritenuta insussistenza di un’ipotesi di danno grave in capo al ricorrente, laddove si afferma che, la vicenda riferita dal ricorrente (nello specifico minacce subite dagli autori dell’omicidio del cugino) attenga a un fatto di vita privata, irrilevante ai fini della concessione di un provvedimento di protezione.

2.1 Le esposte censure, che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono infondati.

2.2 La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., 7 agosto 2019, n. 21142; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).

Il ricorrente, nel caso in esame, non ha prospettato tali vizi e ha ribadito la credibilità delle proprie dichiarazioni, che è stata esclusa dalla Corte territoriale, evidenziando gli aspetti incoerenti del racconto e le contraddizioni, alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata.

La Corte, quindi, ha affermato la non credibilità del ricorrente, con la subordinata considerazione che anche se i fatti narrati fossero veri, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione perchè fatti di natura privata.

2.3 Quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973). Ne consegue che la Corte territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituivano un ostacolo al rimpatrio nè integravano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

2.4 La ritenuta inattendibilità della narrazione può inoltre ritenersi sufficiente a giustificare il mancato accoglimento della richiesta di audizione, trattandosi di un adempimento che, a differenza dell’udienza per la comparizione delle parti, la cui fissazione ha carattere obbligatorio in caso d’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), deve considerarsi rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 14 maggio 2020, n. 8931; Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Anche di recente è stato affermato che il giudice ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente, se nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente e quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Il ricorrente, nel caso in esame, ha affermato, genericamente, che la Corte di appello avrebbe potuto procedere all’audizione del ricorrente, ma non ha dedotto fatti nuovi a sostegno della domanda, nè ha precisato gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame e l’omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di giudizio di primo grado, nella specie il certificato di morte del padre e la denuncia presentata all’autorità giudiziaria circa l’episodio dell’uccisione del cugino, nella quale si attestano in maniera incontrovertibile le motivazioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Pakistan e conseguentemente la veridicità delle dichiarazioni effettuate.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

3.3 Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

3.4 E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

3.5 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti – ribaditi anche di recente da Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415 – il motivo in esame è inammissibile perchè non rispetta le appena descritte prescrizioni imposte dalle Sezioni Unite circa le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente, infatti, non argomenta in ordine alla necessaria decisività dei richiamati documenti, ovvero all’essere stati essi oggetto di discussione tra le parti, nè indica puntualmente quando essi siano stati sottoposti ai giudici di merito.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, perchè la Corte di appello aveva fatto derivare il rigetto della protezione umanitaria dal mancato riconoscimento delle due forme di protezione internazionale e aveva omesso di effettuare la valutazione sulla situazione di vulnerabilità e la valutazione comparativa tra il grado di interazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva da questi lasciata nel paese di origine.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 Il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione del paese di provenienza, sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dalla Corte di appello che ha affermato che non erano state rinvenute situazione di particolare vulnerabilità, nè potevano assumere rilevanza la giovane età, le condizioni economiche precarie e lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, oltre che il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali del paese di provenienza.

4.3 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

4.4 La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno, con la conseguenza che il fattore dell’integrazione sociale in Italia è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

4.5 La condizione di vulnerabilità, quindi, pur non essendo suscettibile di tipizzazione, non è identificabile con il mero stato d’insicurezza derivante dalla situazione d’instabilità politica e sociale del Paese di origine, ove la stessa, come nella specie, non comporti, in caso di rimpatrio del richiedente, il rischio d’immissione dello stesso in un contesto ambientale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compressione dei suoi diritti fondamentali.

Diversamente, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass.,3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla sulle spese poichè il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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