Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27326 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27326 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25414 del R.G. anno 2012
proposto da:
AGRO INVEST s.p.a., domiciliata in ROMA, via Domenico Chelini 10
presso l’avv. Massimiliano Vito con l’avv. Giuseppe Storzieri del Foro di
Benevento che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorrente

ricorso
contro

intimato

Comune di Scafati

Sorrentino Anna — Sorrentino Antonietta — De Rosa Rosanna — De

intimati

Rosa Francesco

avverso la sentenza 308 in data 20.03.2012 della Corte di Appello di
Salerno ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 22.10.2013
dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost.Proc.
Gen.Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Esaminando la domanda dei sigg.ri Sorrentino-De Rosa, proprietari di
terreni siti nel Comune di Scafati espropriati con decreto di esproprio
adottato il 20.5.2008 da s.p.a. AGROINVEST, s.t.u. delegata dal Comune
di Scafati per le attività espropriative dirette a realizzare il vigente P.I.P.
approvato nel 1998, la Corte di Salerno ha determinato la giusta inden-

Ci

Data pubblicazione: 05/12/2013

nità dovuta per l’esproprio in C 120.675,00. Nella motivazione la Corte
ha, per quel che rileva, osservato: che la valutazione andava operata
per le p.11e 328,597,1092,1427 (mq.547+626+22+18) di proprietà degli opponenti , che, premessa l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina di cui al dPR 327/2001, il suolo espropriato, siccome destinato
alla realizzazione di un PIP, doveva ritenersi edificabile, che pertanto,
inapplicabile tanto il richiamato T.U. quanto l’art. 2 c. 89 della legge
244/2007 (stante il comma 90) e pertanto ininvocabile la riduzione del

tazione del valore era quello di cui all’art. 39 legge 2359 del 1865, che
occorreva far capo alle valutazioni del CTU che aveva fatto interagire i
dati ritraibili dal criterio sintetico comparativo con quelli propri del criterio analitico ed aveva raggiunto risultati oggettivi ed incontestabili, pervenendo al valore unitario di C 75,00 a mq. ed aveva individuato in C
96.225 il valore dell’area espropriata ed in C 24.450 quella del relitto,
che le critiche espresse nella CTP di Agro Invest avevano ricevuto puntuale risposta da parte del CTU e che a tale risposta andava fatto richiamo. Per la cassazione di tale sentenza Agro Invest ha proposto ricorso il
2.11.2012 articolando due motivi, ai quali non si è opposta la parte espropriata né il Comune di Scafati. Il relatore ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Nessun rilievo critico è stato mosso alla relaizone
dalla difesa della società ricorrente.
OSSERVA
Il primo motivo denunzia di violazione di legge l’avere la Corte ritenuto Agro Invest legittimata passiva alla opposizione alla stima proposta dai Sorrentino – De Rosa sol perché delegata alla adozione del decreto di esproprio, nel mentre beneficiario dell’atto era il Comune di Scafati. Il motivo pone questione di titolarità passiva della obbligazione indennitaria e la pone per la prima volta in questa sede, ignorando come
in materia la individuazione dell’obbligato richieda indagini che competono solo al giudice di merito, tempestivamente e specificamente sollecitato. Questa Corte ha infatti di recente ribadito (Cass. 1242/2013) che
parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso l’espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato proposto, è il soggetto espropriante,
vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione,
anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera
pubblica: in tale ipotesi deve ugualmente aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario
dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro

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25% per gli interventi di riforma economica e sociale, il criterio di valu-

ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare
direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri.
Il secondo motivo, propone senza specifiche rubriche varie doglianze. Quanto alla censura per la quale il CTU pur avendo fatto ricorso al
criterio sintetico comparativo lo avrebbe poi mediato con quello analiti-

appare rapportabile ad alcuna violazione di legge non essendo stata affatto disapplicata dalla Corte la “preferenza” tendenziale per il criterio
sintetico comparativo, ma avendo il giudice del merito correttamente
condiviso la scelta di operare una consentita “mediazione” dei risultati
attinti con il primo alla luce di dati desunti dal criterio analitico ricostruttivo (Cass. 1161 e 12771/2007). Esclusa quindi alcuna ipotesi di adozione di criterio contra legem, andava semmai allegato e dimostrato il
vizio logico dell’argomentazione a sostegno o la contraddizione della
scelta in termini di risultati di valore: ma il motivo di censura appare
privo di alcuna autosufficienza, esso non riportando alcun passaggio della CTU e delle proprie difese né adducendo i dati della incoerenza ma
solo lamentando il “risultato” attinto, come “eccessivo”.
Del pari irricevibile è la polemica con i valori desunti dal CTU ritenendoli
inattendibili e prontamente contraddetti dalla CTP. Il motivo è infatti
irricevibile, omettendo di specificare di quali passaggi valutativi si tratti,
quali censure siano state in sede tecnica mosse, in quale sede processuale siano state avanzate, in quale luogo del processo siano state sottoposte al giudice ( da ultimo Cass. 11275 del 2012). Si lamenta poi la
mancata applicazione dell’orientamento, peraltro non fermo, della giurisprudenza di legittimità, per il quale alla vicenda de qua si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 37 c. 1 e 2 dPR 327/2001 come novellato dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244 del 2007, in tal modo prendendo
atto che il PIP era da ritenersi intervento di riforma economico-sociale e
pertanto applicando la riduzione del 25% del valore venale dell’area.
Ritiene il Collegio che, a parte la inapplicabilità alla vicenda in disamina
della novella del 2007 (Cass. 14939 del 2010 e 2774 del 2012), e del
tutto irrilevante essendo il dubbio di incostituzionalità sollevato a pag. 8
p. 2 del ricorso, resta l’assorbente rilievo per il quale la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente espressa affermando che siffatto intervento riformatore deve avere i caratteri della
specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del 2008, 9595 e

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co, pervenendo a raddoppiare il dato individuato con il primo, essa non

10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente nella ipotesi di

un intervento funzionale alla attuazione di un PIP. Ed in tal senso è la
recente ordinanza

13252 del 2013 di questa Sezione, resa su analoga

impugnazione di Agro Invest, che qui si richiama.
Prive di comprensibilità sono poi le censure sulla eccessività della stima
del manufatto, posto che nella specie nulla è stato riconosciuto e liquidato in sentenza.
Sulla base delle esposte considerazioni ed in piena condivisione della

difetto di difese degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

relazione rammentata, si rigetta in ricorso: non si regolano le spese in

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