Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27325 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9888 – 2018 R.G. proposto da:

COMUNE di ARBOREA – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Mauro Barberio e dall’avvocato

Stefano Porcu ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Val

Fiorita, n. 90, presso lo studio dell’avvocato Francesco Lilli.

– ricorrente –

contro

C.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Luca Casula

ed elettivamente domiciliato in Roma al piazzale delle Belle Arti,

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Stefano Gabbrielli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari n. 29/2018.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto del 7.2.2015 C.A. citava a comparire dinanzi al tribunale di

Oristano il Comune di Arborea.

Esponeva che dapprima suo padre, a decorrere dall’anno 1965, e poi egli attore, a decorrere dagli anni 1979/1980, avevano posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente il terreno alla località “(OMISSIS)” del Comune di Arborea (in catasto al fol. n. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS) e (OMISSIS)).

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione, dell’esclusiva e piena proprietà del terreno.

Si costituiva il Comune di Arborea.

Instava – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 661/2016 l’adito tribunale accoglieva la domanda dell’attore.

Proponeva appello il Comune di Arborea.

Resisteva C.A..

Con sentenza n. 29/2018 la corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Arborea; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

C.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi, siccome ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in favore dello Stato.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la circostanza della parziale e minimale utilizzazione del terreno controverso risulta chiaramente dai rilievi fotografici e dalle immagini satellitari, da cui si evince che l’aumento della superficie coltivata, comunque circoscritto ad una porzione del terreno, risale all’anno 2010.

Deduce che siffatti elementi di prova non sono stati in alcun modo vagliati dalla corte di merito.

Deduce quindi che la corte distrettuale non ha per nulla esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che ampia porzione del terreno fosse stata destinata a pascolo.

Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio di appello avverso la sentenza n. 661 del 21.7.2016 del tribunale di Oristano ha avuto inizio con atto di citazione notificato in data 28/30.9.2016 (cfr. ricorso, pag. 6).

La statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure (“in piena condivisione con quanto statuito dal Tribunale, il Collegio ritiene che a far data dall’anno 1988 C.A. ha posseduto il bene oggetto di causa (…)”: così sentenza d’appello, pag. 7).

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Per un verso è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Cagliari ha ancorato il suo dictum (la corte territoriale ha specificato che al convincimento per cui l’appellato ha destinato il terreno controverso “per tutta la sua estensione a coltivazione di erbai ed al pascolo del proprio gregge di pecore e bovini (…) si giunge attraverso l’analisi della corposa prova testimoniale escussa, nonchè attraverso anche la lettura della produzione documentale fornita dall’attore e consistente nelle richieste di agevolazioni e contributi agricoli”: così sentenza d’appello, pagg. 78. Ed ha soggiunto, in relazione alle ortofoto e aerofotogrammetrie, che “si può certamente dedurre che la parte che risulta arata e coltivata è quella pianeggiante mentre è ovvio che la parte collinare e di macchia mediterranea (…) è stata utilizzata (…) per il pascolo delle pecore e dei bovini”: così sentenza d’appello, pag. 8).

Per altro verso è da escludere che la corte di Cagliari abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua.

Due finali rilievi si impongono.

In primo luogo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

In secondo luogo il ricorrente censura l’asserita, erronea valutazione delle risultanze istruttorie (“dalla documentazione fotografica è emerso, quindi, con estrema chiarezza un utilizzo del terreno (in ogni caso, parziale) solo a partire dal 2010”: così ricorso, pag. 21; “non sussiste nessun elemento probatorio che possa condurre a questo ragionamento”: così ricorso, pag. 22; “l’esame delle emergenze istruttorie avrebbe dovuto indurre la Corte ad accogliere l’appello”: così ricorso, pag. 23).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

In grado d’appello C.A. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. epigrafe della sentenza d’appello). La disposta ammissione esplica valenza anche ai fini del presente giudizio di legittimità.

Rileva in tal senso il disposto della prima parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1 (“l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo (…)”).

Rileva in tal senso altresì il disposto del del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120.

Difatti, se è vero che, ai sensi dell’art. 120 citato “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione (….)”, evidentemente, argomentando a contrario, la parte ammessa rimasta vittoriosa – è il caso di C.A., vittorioso in appello – può giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere all’avversa impugnazione.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente Comune di Arborea va condannato alla rifusione delle spese – liquidate come da dispositivo – del presente giudizio di legittimità. Il pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, va eseguito a favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, Comune di Arborea, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Arborea, a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, Comune di Arborea, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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