Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27325 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3646-2010 proposto da:

R.M., cf. (OMISSIS) in proprio e nella

qualità di successore di S.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

10/07/2009, n. 85/08 vg;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

LA CORTE

Rilevato che R.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Ancona, depositato il 10.7.09, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 7500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi per due gradi di giudizio dapprima innanzi al tribunale di Forlì (giugno 1993-luglio 2003) e poi avanti la Corte d’appello di Bologna ( novembre 2003- marzo 2008);

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Osserva con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che non le sia stato riconosciuto che essa era fin dall’inizio parte del processo in qualità di procuratrice della madre e che, pertanto,do ve va essere risarcito il danno non patrimoniale anche il relazione al periodo antecedente il decesso della madre.

Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento del periodo intercorrente tra la morte della genitrice ed il deposito della sentenza di seconde cure.

Con il quarto ed il quinto motivo lamenta l’insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

Con il sesto motivo contesta che gli interessi non siano stati riconosciuti dalla domanda.

Con il settimo motivo lamenta che il danno non patrimoniale non sia stato liquidato in relazione all’intera durata del processo.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono infondati.

Questa Corte ha già chiarito che il procuratore generale “ad negotia”, cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perchè il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto. (Cass. 314/02; Cass. 6524/94).

E’ di tutta evidenza che il rappresentante processuale della parte in senso sostanziale in virtù di una procura generale non è suscettibile di subire alcun impatto emotivo-psicologico negativo dalla eccessiva durata del processo poichè detti effetti si riverberano solo nei confronti della parte sostanziale i cui interessi sono in gioco nel processo.

Il terzo motivo è infondato poichè, non essendosi la R. costituita in giudizio dopo il decesso della madre, nessun danno patrimoniale ture proprio può esserle riconosciuto oltre quello iure hereditatis già attribuitole dalla Corte.

Il quarto ed il quinto motivo sono infondati essendosi la Corte d’appello mantenuta nell’ambito dei parametri Cedu ai fini della liquidazione del danno.

Il sesto motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio che gli interessi spettano all’avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, e che gli stessi vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 cod. civ., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto della parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che nulla dispone al riguardo. (Cass 24756/05).

Il principio dunque da applicare al caso di specie è che gli interessi decorrono dalla domanda al tasso legale.

Il settimo motivo è infondato poichè la L. n. 89 del 2001 prescrive che il danno non patrimoniale va liquidato in relazione al solo periodo di eccessiva durata del processo.

Il ricorso va in conclusione accolto quanto al sesto motivo con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta.

Sussistendo le condizioni di cui all’art 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito per cui, ferma restando la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo stabilito dal giudice di merito, la stessa va altresì condannata al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per la metà in ragione del rigetto della gran parte dei motivi.

Il rigetto della gran parte dei motivi giustifica la compensazione per metà delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri ,cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo sulla somma di Euro 7500,00 oltre al pagamento della metà delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre Euro 50,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, compensata la restante metà.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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