Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27324 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 24/10/2019), n.27324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29001-2016 proposto da:
PREFETTURA DI BRESCIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G., ART. STUDIO SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1768/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata
il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
FALASCHI MILENA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1768/2016 depositata il 7 giugno 2016, accoglieva il gravame interposto da G.G. e l’ART. Studio s.r.l. avverso la decisione del giudice di pace di Brescia che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di contestazione intimato dalla Prefettura di Brescia ad entrambi per violazione dell’art. 23 C.d.S., che per l’effetto veniva annullato.
Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice di appello, la Prefettura propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese, nonostante la disposta rinnovazione della notificazione del ricorso, eseguita in data 19.09.2018.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza in tema di illecito amministrativo del principio di legalità, che va coniugato con la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019