Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27323 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12786/2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Ibrahim Khalil Diarra, in forza

di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 da GIULIA IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con Decreto n. cronol. 2148/2019, depositato in data 6/3/2019, ha respinto la richiesta di T.B., cittadino del Mali, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, ritenuto non necessario disporre nuova audizione del richiedente, in difetto di allegazione di fatti nuovi o di segnalazione di specifiche carenze nell’audizione svoltasi durante la fase amministrativa, ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire alle minacce di uno zio, che il richiedente, dopo la morte del padre, durante un litigio tra famigliari, aveva colpito con un bastone, per difendere la madre, ed essere stato fatto prigioniero, nel corso della fuga, da terroristi in Mali), pur credibile in ordine ai contrasti famigliari, comunque non più attuali e concretatisi un unico episodio senza conseguenze, potendo il ricorrente trovare tutela nell’autorità locale, non era credibile nella seconda parte (per genericità e vaghezza del racconto); quanto alla protezione sussidiaria, la zona di provenienza del richiedente (regione occidentale del Mali, essendo stata solo occasionale la presenza del richiedente nel Nord del Paese) non era interessata da conflitti armati interni (secondo i report consultati di Human Rights Watch ed EASO 2017 e 2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, non avendo il richiedente problemi di salute nè essendo stato dimostrato un effettivo radicamento in Italia (avendo anzi il richiedente ancora in Mali la madre e la sorella).

Avverso il suddetto decreto, T.B. propone ricorso per cassazione, affidato a ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che ai costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3,5,6,7,8 e 14, art. 27 c.p.c., comma 2 bis, artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, per avere il Tribunale negato la protezione internazionale ed umanitaria, sia ritenendo erroneamente che la situazione in Mali non si presenti critica, sotto il profilo della sicurezza, sia non correttamente vagliando le dichiarazioni rese, del tutto credibili in ordine alla situazione vigente nel paese d’origine.

2. La censura è inammissibile.

Quanto alla verifica officiosa sulla situazione del Mali in punto di sicurezza, se è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), deve tuttavia rilevarsi che il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato, consultando fonti internazionali. Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale” (in termini anche Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

Ora, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica, in relazione al decisum (avendo il Tribunale attivato i poteri di acquisizione officiosa delle informative), e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Quanto alla credibilità, anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, affermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico e stereotipato) solo su di una parte del racconto del richiedente, in ordine alla asserita prigionia subita ad opera di terroristi.

Non vi è questione di operatività nel presente giudizio di legittimità del D.L. n. 130 del 2020, entrato in vigore il 22/20/2020, atteso il tenore della disposizione transitoria di cui all’art. 15, comma 1.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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