Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27323 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6151/2017 proposto da:

FINTECH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio

dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO LEONARDI;

– ricorrente –

contro

CLARIS FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARINA CAVEDAL;

– controricorrente –

contro

G.S. & C. SAS; PROGETTI INTERNATIONAL SPA;

– intimate –

altro ricorso:

PROGETTI INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI, 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ALBANESE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FILIPPO INGRAFFIA;

– ricorrente –

contro

CLARIS FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARINA CAVEDAL;

– controricorrente –

e contro

FINTECH SRL, G.S. & C. SAS;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 3383/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata in data 1/08/2016, e avverso la sentenza n. 12223/2015

del Tribunale di Milano pubblicata in data 3/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fintech S.r.l., con atto notificato in data 1 marzo 2017 e depositato in data 16 marzo 2017, ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, nei confronti di Claris Factor S.p.a., Progetti International S.p.a. (già denominata Merloni Progetto S.p.a.) e G.S. & C. s.a.s. e avverso l’ordinanza ex art. 348 bis e art. 348 ter cod. proc. civ. n. 3383/16, emessa dalla Corte di appello di Milano e pubblicata il 1 agosto 2016, con cui è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla predetta ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12223/15 pubblicata il 3 novembre 2015, pure impugnata in questa sede.

Avverso l’ordinanza e 11sentenza appena indicate, con atto notificato in data 28 febbraio 2018 e depositato in data 17 marzo 2017, Progetti International S.p.a. (già denominata Merloni Progetto S.p.a.) ha, a sua volta, proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Claris Factor S.p.a., Fintech S.r.l. e G.S. & C. s.a.s..

Claris Factor S.p.a. ha resistito ad entrambi i ricorsi con distinti controricorsi.

L’intimata G.S. & C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Fintech S.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Va anzitutto evidenziato che questa Corte ha più volte ribadito che, atteso il principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ. – il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale – nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso codice di rito. Tuttavia, l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che – una volta che l’impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anzichè esercitata in via incidentale, siano riunite ex art. 335 cod. proc. civ., come nel caso all’esame – essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti, come nella specie, proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, determinandosi in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell’impugnazione nella forma incidentale (Cass., sez. un., 25/06/2002, n. 9232; Cass. 6/08/2003, n. 15199, Cass. 30/12/2009, n. 27887; v. anche Cass., sez. un., 20/03/2017, n. 7074).

Alla luce di quanto appena precisato, risultando essere stato notificato per primo (in data 28 febbraio 2017) il ricorso proposto da Progetti International S.p.a., è questo che va qualificato come ricorso principale (pur se depositato il 17 marzo 2017 e, quindi, successivamente al deposito, in data 16 marzo 2017, del ricorso Fintech S.r.l. notificato però il 1 marzo 2017), mentre va considerato come ricorso incidentale quello proposto da Fintech S.r.l. ancorchè lo stesso sia stato depositato prima, come già rimarcato (v. sul punto Cass. 4/12/2014, n. 25662).

3. Va poi osservato che, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il termine per il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello (Cass., sez. un., 13/12/2016, n. 25513; Cass. Cass., ord. 49/8; Cass., ord., 9/02/2016, n. 2954) e che tale termine è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma (o congiunta alla sentenza di primo grado) dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello (Cass. ord., 6/02/2017, n. 3067), nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., 13/10/2016, n. 20662; Cass., ord., 23/09/2015, n. 18827).

Nella specie, entrambe le parti ricorrenti hanno dedotto che l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e art. 348 ter cod. proc. civ.non è stata notificata.

Tuttavia l’ordinanza in parola è stata comunicata, a tutte le parti, dalla cancelleria competente lo stesso giorno del deposito del provvedimento (1 agosto 2016) come risulta dalle attestazioni telematiche della Corte di appello di Milano, acquisite agli atti dalla Cancelleria di questa Corte.

Ne consegue che il ricorso principale è stato notificato dalla ricorrente in data 28 febbraio 2017, ben oltre il termine che scadeva in data 31 ottobre 2016.

4. Il ricorso principale è, pertanto inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza de qua.

5. Il ricorso incidentale, notificato in data 1 marzo 2017, è tardivo, considerato che detta ordinanza è stata comunicata in data 1 agosto 2016.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).

7. Tenuto conto dell’esito dei ricorsi proposti, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate, per intero, tra la società ricorrente principale e la società ricorrente incidentale, le quali vanno condannate, in solido, al pagamento, in favore di Claris Factor S.p.a., in considerazione della loro soccombenza rispetto a quest’ultima, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della società intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo; compensa per intero le spese del presente giudizio di cassazione tra la società ricorrente principale e la società ricorrente incidentale e condanna dette parti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Claris Factor S.p.a., di tali spese, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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