Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27323 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

SENTENZA sul ricorso n. R.G. 2355/06 proposto da:

C.V., cf. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in Roma, al viale Vaticano 46, presso lo studio dell’avv.

Rufini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Perrozzi Carlo e Giovanni

Cerella del Foro di Vasto, come da procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

C.G., cf. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Panaro 11, presso lo studio dell’avv.

Bartimmo Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomucci

Raffaele del Foro di Vasto, come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1076/05 della Corte d’Appello dell’Aquila,

emessa il 22.11.05, depositata il 2.12.05.

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24.11.2011 dal

consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. FIMIANI Pasquale

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. – socio della Autolinee Molisani s.a.s. di Costantini Giovanni, Vincenzo & C. – citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, il fratello C.G., per sentirlo revocare dalla carica di amministratore della società. La domanda, accolta dal giudice di primo grado, fu respinta dalla Corte d’appello dell’Aquila, adita dal soccombente, con sentenza del 2.12.05. La Corte territoriale, premesso di non aver tenuto conto, ai fini del decidere, dei nuovi documenti irritualmente prodotti dall’appellante dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, affermò: che, in mancanza di riscontri documentali o contabili, non poteva ritenersi provato, sulla scorta della sole dichiarazioni, sicuramente interessate, rese in sede testimoniale dall’addetta alla contabilità C.L., figlia di V., che l’amministratore avesse distratto, in più riprese, liquidità dalle casse sociali;

che, in particolare, mentre mancava qualsiasi prova documentale dell’avvenuto prelievo da parte di C.G. delle somme di L. 7.000.000 e di L. 1.600.000, emergeva dagli atti di causa che lo stesso appellato aveva disposto un bonifico di L. 61.000.000 dal conto corrente della società a quello del fratello, in tal modo riconoscendo che, in relazione alla minor somma di L. 25.000.000 non utilizzata per la liquidazione di un socio uscente, questi era creditore della s.a.s. per anticipi effettuati; che poteva pertanto ritenersi dimostrato, in quanto incontroverso, il solo prelievo a fini personali della somma di L. 3.500.000, che, tuttavia, l’appellante aveva immediatamente restituito; che, in ogni caso, poichè il prestito era avvenuto attraverso l’incasso di un assegno staccato da C.L., che non aveva mosso alcuna obiezione, doveva escludersi che la circostanza avesse inciso sui rapporto fiduciario fra la società – i cui unici soci erano i due fratelli – e l’amministratore e che, pertanto, potesse da sola integrare giusta causa di revoca del mandato; che analoghe considerazioni andavano svolte in ordine alla fittizia assunzione da parte della Autolinee Molisani della moglie di C.G. avvenuta con la piena consapevolezza e con il consenso dell’appellato, il quale non poteva, d’altro canto, ignorare che la donna, benchè stipendiata dalla s.a.s., svolgeva la sua attività lavorativa in favore di un’altra società di famiglia, la s.n.c. Officine Meccaniche, da lui stesso amministrata; che difettava ogni prova che detta società si fosse sciolta e che l’impresa da essa gestita fosse rimasta nell’esclusiva titolarità di C. G.; che, infine, il teste Z., commercialista delle Autolinee Molisane, aveva dichiarato che i bilanci erano stati sempre redatti nei termini previsti e che la contabilità sociale era stata tenuta da C.L. sotto il costante controllo del padre, il quale, avendo avuto in tal modo a piena disponibilità della relativa documentazione, non poteva lamentare che il fratello non avesse predisposto i rendiconti.

C.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui C.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, C.V., denunciando violazione degli artt. 167 e 184 c.p.c., lamenta che il giudice d’appello non abbia indicato specificamente i documenti sui quali ha fondato la propria decisione. Rileva, a tal proposito, che l’affermazione della Corte territoriale, di non aver tenuto conto di quelli allegati tardivamente ed irritualmente da C. G. alla propria comparsa conclusionale, trova smentita nella lettura di alcuni “passi della sentenza”, che fanno riferimento proprio ai documenti asseritamente non utilizzati. 2) Col secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2259, 2260, 2261. 2697 c.c. nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che la Corte di merito, nel pervenire alla decisione, ha trascurato circostanze rilevanti e ne ha travisato altre, ha esonerato l’appellante dall’onere di provare l’esatto adempimento del mandato, ha malamente valutato la deposizione del teste Z..

3) Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili.

3.1) Il primo difetta, all’evidenza, dei requisiti della specificità e dell’autosufficienza: il ricorrente ha, infatti, per un verso, addebitato alla Corte di merito di non aver indicato in sentenza i singoli documenti su cui ha fondato il proprio convincimento, ma non ha chiarito in qual modo tale manchevolezza si sia riverberata sulla decisione, dando luogo ad un vizio sindacabile nella presente sede di legittimità; per l’altro, ha omesso sia di fornire un elenco e di illustrare il contenuto dei documenti allegati da C. G. alla comparsa conclusionale, sia di precisare quali, fra gli stessi, sarebbero stati irritualmente utilizzati dal giudice d’appello come fonti di prova. Risulta pertanto precluso a questa Corte, cui non è consentito di sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative, di operare un controllo in ordine all’effettiva sussistenza della dedotta violazione di norme procedurali.

3.2) Analoghe ragioni sorreggono la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo.

La censura si risolve, infatti, in massima parte, in una richiesta di revisione della motivazione della sentenza impugnata sulla scorta di circostanze (la mancata restituzione da parte dell’amministratore della somma di L. 400.000, sul maggior importo di L. 3.500.000 prelevato; il prelievo di ulteriori L. 7.000.000; l’avvenuto scioglimento della s.n.c. Officine Meccaniche, la cui azienda sarebbe stata acquistata e gestita dal solo C.G.) che, secondo il ricorrente, benchè emergenti “dagli atti”, sarebbero state ignorate dal collegio decidente, ma che in realtà il giudice d’appello ha ritenuto non provate, con accertamento di fatto che non è stato specificamente contestato e che, comunque, avrebbe potuto essere sindacato nella presente sede di legittimità solo nel caso in cui, attraverso la precisa riproduzione nel ricorso del contenuto delle risultanze processuali (documenti, dichiarazioni testimoniali od altro) asseritamente trascurate, questa Corte fosse stata posta in grado di verificare la decisività degli eventuali elementi probatori dalle stesse ricavabili.

Le stesse considerazioni vanno svolte con riguardo alla doglianza concernente l’errata valutazione da parte del giudice d’appello delle dichiarazioni rese dal teste Z.: il C., in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe infatti dovuto trascriverle integralmente nel motivo, al fine di consentire il controllo in ordine alla sussistenza del lamentato vizio di motivazione.

Il ricorrente ha, infine, denunciato la violazione da parte della Corte territoriale del disposto dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, in relazione alla dedotta distrazione della somma di L. 25.000.000, la sentenza avrebbe posto a suo carico l’onere di dimostrare l’inadempimento dell’amministratore al mandato, ma non ha sottoposto ad alcuna critica l’ulteriore accertamento di fatto della Corte di merito, che smentisce tale assunto, secondo cui egli stesso avrebbe riconosciuto, con un comportamento concludente, la preesistenza di un debito di pari ammontare della società nei confronti di C. G.. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare a C.G. le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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