Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27323 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27323 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23377 del R.G. anno 2012
proposto da:
Comune di L’ Aquila , domiciliato in ROMA, via Valadier 48 presso
l’avv. Giancarlo Caporali con l’avv. Domenico De Nardis del Foro di
Aquila che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al
ricorrente –

ricorso
contro

Santucci Giuseppe domiciliato in Roma via A.Riboty 23 presso l’avv.
Carlo Cecchi con l’avvocato Cesidio Gualtieri del Foro dell’Aquila che lo
rappresentano e difendono per procura speciala a margine del
contro ricorrente –

controricorso

avverso la sentenza 710 in data 23.05.2012 della Corte di Appello di
Aquila ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 22.10.2013
dal Cons. Luigi MACIOCE;presente il P.M., in persona del Sost.Proc.Gen.
Dott.Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Con decreto in data 30.7.2007 il Comune di L’Aquila espropriò, con la
determinazione definitiva della indennità di € 36.601, area di mq 1.855
appartenente a Giuseppe Santucci. Costui con citazione 13.09.2007 convenne l’espropriante innanzi alla Corte di Appello in sede opponendosi

8.945

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Data pubblicazione: 05/12/2013

alla – a suo avviso – ingiusta ed esigua indennità. La Corte, costituitosi il
Comune, disposta ed espletata CTU, con sentenza 23.05.2012 ha richiamato le valutazioni peritali e ritenuto condivisibile la indicazione del
valore venale unitario di C 150 a mq. al 30.7.2007 ed ha pertanto: 1)
determinato l’indennità dovuta – escludendo alcuna decurtazione del
40% – nell’importo di C 278.250 statuendo la debenza di “interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dì dell’occupazione al soddisfo”; 2) ordinato il deposito del saldo presso la Cassa DD.e PP. Con gli interessi legali;

Per la cassazione di tale sentenza il Comune dell’Aquila ha proposto ricorso con quattro motivi in data 11.10.2012 al quale ha opposto difese il
Santucci con controricorso.II relatore ha proposto il parziale accoglimento del ricorso. Sulla relazione non è stato formulato alcun rilievo critico
OSSERVA
Il ricorso nel primo motivo – che denunzia la “falsa applicazione”
dell’art. 2 c. 89 e 90 della legge 244/2007 e dell’art. 37 c. 1 dPR
327/2001 – censura la decisione di non applicare la decurtazione del
40% alla stima del valore venale come effettuata e nei restanti tre motivi denunzia la errata attribuzione a credito di valuta della rivalutazione
monetaria in cumulo con gli interessi legali.
Il Santucci, che fermamente si oppone alla prima censura, riconduce le
altre a mero errore materiale della sentenza (un ipotizzato drag and
drop nella stesura attraverso video scrittura), pertanto non suscettibile
di cassazione.
Ad avviso del Collegio, in piena condivisione della proposta del relatore,
se la prima censura appare priva di alcuna consistenza, le altre, complessivamente considerate, meritano di condurre alla cassazione (con
rinvio) della relativa decisione.
Quanto alla prima questione si rammenta, alla stregua di quanto già
questa Corte ha rilevato (Cass. 2774/2012) che nella specie la dichiarazione di p.u. venne adottata ben dopo l’acquisizione di efficacia del
dPR 327 del 2001, che il procedimento venne definito con l’esproprio
30.07.2007, che la sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale ha rimosso ex tunc anche il disposto dell’art. 37 c. 1 del T.U., relativo alla
decurtazione del 40%, che la riscrittura dell’art. 37 del T.U. venne ad
entrare in vigore 1’1.1.2008. Orbene, lettera chiarissima e ratio dell’art.
2 c. 90 della legge 244 del 2007 fanno ritenere che l’espressione non
può che riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso
al testo dell’art. 37 riscritto al comma 89 secundum constitutionem,

ai

procedimenti determinativi pendenti all’1.1.2008, per i quali soltanto

2

3) condannato il Comune alla refusione delle spese di lite.

l’indennità può ancora essere determinata secondo lo jus superveniens,
in tal senso potendosi richiamare quanto considerato da questa Corte
(Cass. 14939 del 2010), fermo restando che, per i procedimenti espropriativi pur successivi ad 1.7.2003 ma definiti prima della entrata in vigore della novella, non può che darsi ingresso al criterio del valore venale pieno (rispettoso della pronunzia di Corte Cost. 348 del 2007) di cui
all’art. 39 della legge 2359 del 1865 Non si comprende pertanto la ragione del dissenso che il Comune manifesta verso una corretta applica-

venale pieno dell’area ablata.
Condivisibili, di contro, sono le censure (pur articolate in tre motivi) afferenti l’errore di diritto commesso dalla sentenza nell’aver statuito in dispositivo la debenza, vieppiù in cumulo e vieppiù dalla data della “occupazione” , di interessi e rivalutazione, là dove il credito di valuta della
indennità di esproprio avrebbe indotto la maturazione dei soli interessi
legali dal 30.7.2007 (esproprio) fatta salva la ipotesi di un prospettato e
comprovato (anche per presunzioni) danno differenziale ex art. 1224 c.c.
dalla domanda di giusta indennità e sino alla data del pagamento, secondo i principii posti dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla SU
19499/2008 alle successive sentenze 22273/2010, 29873/2022,
3738/2012.
E poiché siffatto danno non risulta prospettato, nella invocazione di cumulo di cui alle conclusioni, ne discende che, lungi dal potersi apprezzare un “errore materiale” da sovrapposizione di files (pura congettura del
Santucci), la statuizione di debenza degli interessi e della rivalutazione
automatica merita di essere cassata, con rinvio alla stessa Corte che esaminerà la domanda di accessori facendo applicazione dell’appena richiamato (ed infine regolando tutte le spese).
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spoese, alla Corte di Appello clk, L’Aquila in diversa
composizione.
Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il 22.10.2013.

As(

zione delle norme fatta in sentenza, parametrando l’indennità al valore

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