Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27322 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11335/2015 proposto da:

Costruzioni F. Geom. L. S.r.l., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. Placidi Alfredo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Prencipe Mariano, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Al Na. Global Investment Company LLC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’avvocato Vesci Gerardo, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale notarizzata del

24.5.2015, legalizzata e certificata dagli Uffici competenti del

Sultanato di Oman;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 317/2014, depositata in data 230/10/2014, previa concessione della provvisoria esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta, ex art. 840 c.p.c., comma 3, n. 1, da Costruzioni F. geom. L. srl, nei confronti della AL Na. Global Investiment Company LLC, avverso il decreto del Presidente della Corte d’appello del 22/3/2011 di declaratoria, ex art. 839 c.p.c., dell’efficacia in Italia del lodo straniero, reso in data 10/10/2009, soggetto alla legge vigente in materia arbitrale in Oman, lodo, passato in giudicato e costituente titolo esecutivo, con il quale era stato dichiarato risolto, per inadempimento della F., del contratto inter partes del 18/11/2006, avente ad oggetto attività di consulenza, con condanna della società italiana al pagamento di somma di denaro in favore della società omanita.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, quanto all’eccepita incapacità del Sa. PI. a rappresentare la società opponente, quale firmatario della convenzione arbitrale, la stessa risultava infondata, sia perchè, da diversi documenti in atti, emergeva che il Sa. era legittimato ad agire in nome e per conto della stessa negli Emirati Arabi, al fine di realizzare il piano di sviluppo delle attività, attuali e future, della società nel mercato del Golfo Persico (avendo la società italiana una propria stabile organizzazione negli Emirati Arabi), anche attraverso la sottoscrizione di contratti, sia perchè risultava dimostrata la ratifica del suo operato, con riguardo specifico al contratto relativo alla realizzazione di lavori edili per cui è causa, da parte della F., in più occasioni (in particolare, una mail inviata da tale lezzi per conto della F., con in copia conoscenza il legale rappresentante della società, al progettista del contratto de quo, nella quale si ribadiva che, per quanto riguardava tale commessa, il sig. T.H., Direttore Regionale, rappresentava la F.; inoltre, su sito Internet della F. era stata pubblicizzata la costruzione dell’Hotel, oggetto del contratto in esame), nè risultavano essere state compiute violazioni del principio del contraddittorio o del diritto di difesa (non essendo peraltro contestato che la società fosse stata rappresentata ed assistita, nel giudizio arbitrale, da un difensore, nominato dal responsabile dell’Area Manager, negli Emirati Arabi, della società F., T.H., a mezzo di procura legalizzata da Notaio dell’Oman); quanto poi alle doglianze relative alla costituzione del collegio arbitrale ed alla regolarità del procedimento, con riguardo all’esercizio di difesa, esse dovevano essere fatte valere nell’ordinamento straniero, mentre non era contestato che il lodo estero non era stato impugnato nel sultanato dell’Oman, donde l’inammissibilità delle stesse.

Avverso la suddetta pronuncia, la Costruzioni F. geom. L. srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della AL Na.Global Investiment Company LLC (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con due motivi, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 62 del 1968, art. 5, comma 1, lett. b), nonchè degli artt. 839 e 840 c.p.c., artt. 7 e 75 della legge sulle procedure civili e commerciali omanita: a) non essendo stato notificato l’avvio della procedura arbitrale alla società italiana, stante l’inoltro di una e-mail a soggetto non munito di procura (tale T.H.), nè per ricevere notifiche nè per nominare arbitri o legali, cosicchè la società F. aveva avuto cognizione dell’esistenza dell’arbitrato solo a seguito della notifica del ricorso, ex art. 839 c.p.c., per l’esecutorietà dello stesso in Italia e non si era potuta difendere nel procedimento arbitrale; b) nonchè per non avere la società mai sottoscritto la clausola compromissoria in oggetto, atteso che il contratto de quo e la clausola compromissoria erano stati sottoscritti dal Sa. semplice direttore, privo di legale rappresentanza, essendo il medesimo stato autorizzato, con il mandato del 21/7/2005, alla sola registrazione della società italiana negli Emirati Arabi, ed il contratto in essere tra la società ed il Sa., dal 2006, riguardava la sola attività di consulenza ed assistenza commerciale e non esistendo succursali della società in detti luoghi; inoltre, aluna ratifica da parte della società italiana dell’operato del Sa. era pervenuta al terzo contraente, la Al Na..

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

In sede di opposizione al decreto del Presidente della Corte d’appello, ex art. 839 c.p.c., di concessione o rifiuto dell’exequatur della decisione arbitrale straniera, ai sensi dell’art. 840 c.p.c. (disposizioni tutte adottate in esecuzione della Convenzione di NY del 1958 su riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali stranieri), possono essere rilevate, ad istanza di parte, tra le condizioni ostative al riconoscimento, l’incapacità delle parti della convenzione, in base alla legge ad esse applicabile, oppure l’invalidità della convenzione, sempre secondo la legge prescelta dalle parti o della legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato (n. 1 dell’art. 840 c.p.c., comma 3, già presente nell’art. 5, lett. a) della Convenzione di New York del 1958, riconosciuta e resa esecutiva in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62), e la mancata informazione della parte nei cui confronti il lodo è invocato in ordine alla designazione dell’arbitro o lo stesso del procedimento arbitrale o comunque l’impossibilità di far valere la propria difesa in detto procedimento (n. 2 della stessa disposizione, riproduttiva dell’art. 5, lett. b), della Conv. NY).

L’onere della prova ricade sulla parte che resiste alla domanda di riconoscimento (Cass. 671/2000).

Tanto premesso, riguardo alla contestazione di cui all’art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, questa Corte (Cass. 12873/2006; Cass. 27734/2013) ha già chiarito che “l’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti”.

Nella specie, la Corte d’appello ha motivatamente rilevato che vi era stato rilascio di una valida procura da parte del T., Direttore per l’Area Emirati Arabi, della F., legalizzata da Notaio omanita, al difensore nominato nel giudizio arbitrale, ove la società italiana, come risultante dal lodo, ha avuto ampia possibilità di difendersi nel merito; ad avviso della Corte di merito, poi, alcuna violazione della legge omanita (che disciplinava il giudizio arbitrale) risulta specificata nel ricorso ed, al contrario, la controricorrente, deduce che, in base all’art. 8 della legge omanita, in difetto di opposizione, nei termini prefissati, all’infrazione, in detto Stato, ogni questione sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento arbitrale, è ormai preclusa.

In relazione poi alla eccepita invalidità della clausola arbitrale, per incapacità a rappresentare la società F. del soggetto che aveva sottoscritto il contratto con la società omanita, oggetto del secondo motivo di ricorso, la Corte d’appello, alla luce del complessivo esame di numerosi documenti, ha ritenuto indimostrata la circostanza, sia in ordine alla piena capacità del Sa.  di impegnare la società italiana nell’ambito del contratto in esame sia in ordine alla ratifica per facta concludentia dell’operato del medesimo da parte della F., cosicchè la clausola compromissoria doveva ritenersi valida e doveva validamente intendersi approvata, in quanto contenuta nel contratto de quo, sia perchè concluso da rappresentante della F. negli Emirati Arabi sia perchè l’operato del medesimo era stato ratificato.

Ora, anzitutto non tutti i profili esaminati dalla Corte d’appello risultano attinti dalla censura sollevata in ricorso.

Ma, in ogni caso, con il presente ricorso si sollecita, inammissibilmente, un riesame dei fatti già vagliati dal giudice della delibazione ai fini della valutazione dei fatti ostativi all’exequatur denunciati dinanzi alla Corte d’appello.

Invero, come chiarito da questo giudice di legittimità (Cass. 2183/1992; cfr. anche Cass. SU 4691/1981), “in forza degli artt. 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1968 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62) la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l’onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l’assunzione dell’obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l’onere di provare, fra l’altro, l’eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l’impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sè o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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