Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27322 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 571-2018 R.G. proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE CENTRO INFISSI MOLE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pierluigi GIAMMARIA, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso

lo studio legale del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8745/09/2016 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini Iva ed Irap per l’anno di imposta 2007, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori ricavi conseguiti dalla Cooperativa Sociale Centro Infissi Mole, con la sentenza impugnata la CTR laziale accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo correttamente applicato lo studio di settore denominato TD19U alla società contribuente, la quale, avendo “una vasta e differenziata clientela”, non rientrava tra quelle escluse dall’applicazione dell’accertamento mediante studi di settore, del D.M. 16 marzo 2011, ex art. 2, comma 1, lett. b), e che l’avviso di accertamento era correttamente motivato avendo l’amministrazione finanziaria, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, “correttamente valutato che le giustificazioni addotte dalla contribuente non fossero convincenti in quanto, al contrario, del tutto prive dei necessari riscontri documentali”.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due motivi la società contribuente, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, art. 115 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato con riferimento alle allegazioni addotte e alle prove documentali offerte in sede di contraddittorio endoprocedimentale, specie in ordine alla circostanza che la società cooperativa doveva ritenersi a mutualità prevalente, con conseguente inapplicabilità degli studi di settore, come previsto dai documenti di prassi emanate in materia dall’amministrazione finanziaria, tra cui la risoluzione 14 novembre 2007, n. 330/E e dal D.M. 16 marzo 2011.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, sempre in relazione alla medesima questione posta con il primo mezzo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., là dove la CTR ha affermato che “le giustificazioni addotte dalla contribuente non fossero convincenti”.

3. Tale ultimo motivo, la cui trattazione è logicamente prioritaria, è manifestamente infondato in quanto la CTR, sulla questione della motivazione dell’atto impositivo, ha espresso una chiara ratio decidendi là dove ha ritenuto non convincenti le giustificazioni fornite dalla società contribuente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale in quanto, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto, “del tutto prive dei necessari riscontri documentali”. Non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. u., n. 22232 del 2016, Rv. 641526) e, seppure si volesse ritenere insufficiente lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata, il vizio non sarebbe così radicale da rendere la motivazione meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 (arg. da Cass. n. 5315 del 2015).

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, al cui esame deve quindi passarsi.

3. Al riguardo deve ricordarsi che la necessità del contraddittorio nell’ambito degli accertamenti c.d. “standardizzati”, mediante parametri o studi di settore, quale “elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa” (Cass. n. 27822 del 2013) è stata più volte ribadita da questa Corte sul rilievo che tale procedura di accertamento “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente” (Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009 e numerosi pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 27822 del 2013; n. 17646 del 2014; n. 9484, n. 21754 e n. 30370 del 2017), perchè solo in tal modo è possibile adeguare l’elaborazione statistica, necessariamente approssimativa, su cui sono fondati i parametri o gli studi di settore, “alla realtà reddituale del singolo contribuente”, solo attraverso il contraddittorio potendo “emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa”; si è quindi precisato che “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente” (Cass. n. 27822 del 2013).

3.1. Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie la CTR si è attenuta al citato insegnamento giurisprudenziale non incorrendo nelle dedotte violazioni di legge in quanto, da un lato, ha affermato, sulla base della rilevata ed incontestata circostanza fattuale, che la società cooperativa aveva “una vasta e differenziata clientela”, che la stessa non rientrava tra quelle escluse dall’applicazione dell’accertamento mediante studi di settore, ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, art. 2, comma 1, lett. b), e, dall’altro, che l’amministrazione finanziaria non aveva fondato l’avviso di accertamento “sulle mere risultanze del richiamato studio di settore”, ma aveva valutato anche “le giustificazioni addotte dalla contribuente”. Di tanto, peraltro, vi è espresso riscontro nell’avviso di accertamento che la società contribuente ha allegato in copia al ricorso, in cui l’amministrazione finanziaria riferisce degli esiti del contraddittorio endoprocedimentale, dando atto della documentazione e della memoria prodotte dalla società contribuente in quella fase ed esternando le ragioni di non condivisione delle “eccezioni” dalla stessa sollevate, affermando che le stesse erano “generiche e sommarie in quanto i fattori di marginalità economica, le caratteristiche strutturali dell’attività svolta e la ridotta composizione della forza lavoro sono già elementi presi in considerazione dallo studio di settore” (pag. 5 dell’avviso di accertamento). Nello stesso atto impositivo si dà altresì atto dell’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento della stessa all’IRES, sulla base della richiesta e della documentazione prodotta dalla società contribuente nella fase amministrativa, di cui pertanto l’amministrazione finanziaria ha adeguatamente tenuto conto.

3.2. Trattasi di argomentazioni che soddisfano l’onere di motivazione dell’atto impositivo come imposto dalla giurisprudenza (sopra citata) di questa Corte.

4. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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