Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27322 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27322 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

sul ricorso iscritto al n. 23300 del R.G. anno 2012
proposto da:
Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Catania I.R.S.A.P. in liquidazione,
presso l’avv.

domiciliato in ROMA,

via Panama 52

Beatrice de Siervo con l’avv. Antonino Saltalamacchia

del Foro di Catania che lo rappresenta e difende per procura a margine
ricorrente –

del ricorso
contro

Comune di Belpasso, domiciliato in Roma via Oslavia 14 presso
l’avvocato Marco Barbera con l’avvocato Maurizio Prezzavento del Foro di
Catania, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del
con troricorrente

controricorso

avverso le sentenze 487 in data 7.4.2011 e 702 in data 26.04.2012
della Corte di Appello di Catania ; udita la relazione della causa svolta
nella c.d.c del 22.10..2013 dal Consigliere Luigi MACIOCE;uditi gli avv.ti
Saltalamacchia e Prezzavento; presente il P.M., in persona del Sost.
Proc. Generale Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso. La Corte di
Appello di Catania, esaminando la opposizione alla stima proposta dal
Comune di Belpasso il 7.01.2009 nei confronti del Consorzio ASI di Catania (afferente il procedimento espropriativo promosso dal Consorzio

N

Data pubblicazione: 05/12/2013

con delibera 24.09.2002 per la realizzazione di asse viario e coinvolgente mq. 4.313 di proprietà comunale, procedimento approdato
all’esproprio deliberato 1.09.2008 e comunicato il 2.10.2008, ha provveduto: 1) con sentenza non definitiva 7.4.2011 a dichiarare, in dissenso
dai rilievi del Conzorzio ASI, legittimato il Comune e tempestiva la opposizione; 2) con sentenza definitiva 26.4.2012 a determinare in €
146.642 l’indennità di esproprio spettante, della quale ha ordinato il deposito unitamente all’indennità di occupazione legittima. Per la cassazio-

stività della citazione ad opponendum (negata la quale sarebbe di necessità travolta anche la statuizione definitiva sulla indennità) il Consorzio ha proposto ricorso il 15.10.2012, resistito dal controricorso
22.11.2012 del Comune che eccepisce per più versi l’inammissibilità
dell’impugnazione. Il relatore ha ritenuto di proporre al Collegio, in piena condivisione di alcuni rilievi del Comune, il rigetto del ricorso secondo
gradati profili di inammissibilità ed infondatezza.
OSSERVA
In primo ed assorbente luogo il ricorso è inammissibile là dove la procura difetta palesemente della specialità (correlazione con la sentenza
non definitiva, il cui decisum è il solo che viene in ricorso contestato): la
procura a margine reca infatti il solo mandato ad avversare la sentenza
definitiva n. 702/2012 ed ignora la non definitiva, sì chè le censure che
si sviluppano contro la prima, e che sono le sole proposte (nell’auspicio
di veder dichiarata tardiva la opposizione e pertanto travolta anche la
liquidazione dell’indennità), non sono sorrette da procura di sorta.
In secondo luogo, non emergendo agli atti alcuna formulazione di riserva di ricorso avverso la sentenza n.d. 7.4.2011, il ricorso 15.10.2012
appare ictu °cui/ tardivo.
Il relatore ha poi osservato, nel merito ed in via gradata, che le censure avverso la statuizione di tempestività della opposizione contenuta nella sentenza 7.4.2011 appaiono né comprese né comunque fondate, posto che:
1. La censura verte sulla tardività a proporre l’opposizione di cui
all’art. 54 dPR 327/2001 e non si avvede della precisa quanto esatta statuizione della sentenza per la quale, avendo riguardo alla
adozione di dichiarazione di p.u. implicita nella approvazione del
progetto con DDG 24/09/2002, ne discendeva la inapplicabilità
dell’intero T.U. alla stregua delle sue disposizioni di cui agli artt.
57 e 59 del dPR 327/2001 che ne postergano alle dichiarazioni di
p.u. successive al 30.6.2003 l’applicazione ;

2

ne delle due sentenze, ma con esclusivo riguardo alla contestata tempe-

2. Affatto ignorata resta pertanto la statuizione della sentenza che
correla la tempestività della opposizione 7.01.2009 alle previsioni di cui agli artt. 19 e 20 legge 865 del 1971;
3.

La censura di tardività resta comunque infondata, anche
applicando direttamente le norme di cui alla legge del 1971: ed
infatti con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del
termine ad opponendum , non ci si può sottrarre dal rammentare
che questa Corte (tra le tante Cass. n. 18450 del 2011 e n.

“anomalia procedimentale”) in cui il decreto di esproprio “segua”

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e non “preceda” la pubblicazione, sul FAL, dell’avviso dì deposito
della stima, la “conoscenza legale” dell’indennità definitiva come
stimata, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del
termine decadenziale di cui trattasi a carico dell’espropriato, non
può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il
FAL stesso, dell’indennità stimata in difetto di una sua
correlazione ad una specifica (ed adottata) misura ablatoria, ma
può affermarsi solo all’atto in cui l’espropriante notifichi il decreto
di esproprio. Ma non da questo deriverebbe la certa tardività
della opposizione 7.01.2009 rispetto ad una comunicazione del
decreto di esproprio avvenuta il 2.10.2008, posto che la
fissazione a tal ultima data del dies a quo in discorso presuppone,
come dianzi rammentato, che l’indennità definitiva sia stata fatta
segno alla pubblicità legale inderogabile (e non solo alla
“comunicazione” 30.10.2007). Ed al proposito la sentenza
impugnata afferma chiaramente – con statuizione affatto

ignorata in ricorso – non essere in atti alcuna prova della
necessaria pubblicazione sulla GURS della determinazione
definitiva da parte della CPE.

(f)P

I
Le dette osservazioni sul merito della decadenza rettamenteVrehiarata,
condivisibili, restano ovviatattite assorbite nella inammissibilita del ricorso. Le spese si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alla
refusione delle spese in favore del Comune per € 8.100 (di cui € 100 per
esborsi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

DEPOSITATO IN e/mamma

21640 del 2005) ha ritenuto che, nelle ipotesi (definite di

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