Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27321 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7398/2015 proposto da:

T.G.E., T.D., elettivamente

domiciliati in Roma, Via V. Veneto n. 108, presso lo studio

dell’avvocato Mungari Santo Emanuele, rappresentati e difesi

dall’avvocato Bulli Massimiliano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Società Cooperativa Abitagreve in Liquidazione coatta

amministrativa, già Società Cooperativa Abitagreve, in persona del

commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 18, presso lo Studio Grez,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mannocci Maria Cecilia, giusta

procura in calce alla comparsa di costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1531/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1531/2014, depositata in data 22/9/2014, ha respinto l’impugnazione, proposta da T.G.E. e T.D., nei confronti Società Cooperativa Abitagreve srl, avverso il lodo arbitrale pronunciato l’8/5/2013, con il quale il collegio arbitrale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dei T., avverso delibera di esclusione degli stessi (preceduta da comunicazione di risoluzione per inadempimento dell’atto di prenotazione alloggi, realizzati dalla Cooperativa in (OMISSIS), quali soci firmatari) dalla compagine sociale, per tardiva proposizione, oltre il termine perentorio di gg. 60 fissato dall’art. 11 dello Statuto, decorrente dalla comunicazione (nella specie avvenuta l’11/5/2012) della delibera sociale, pur considerata “l’interruzione” del decorso termine per effetto della domanda di conciliazione, definita senza esito positivo il 23/7/2012 (e quindi per il periodo tra l’8/6/2012 ed il 22/7/2012), essendo scaduto il termine di decadenza il 21/9/2012, epoca in cui la domanda di arbitrato era stata depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale ma non anche notificata (essendo la notifica avvenuta, tardivamente, il 25/9/2012).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: 1) l’eccezione di nullità della clausola compromissoria (per essere la vicenda non compromettibile e devoluta alla cognizione della giustizia amministrativa) era inammissibile, perchè nuova, e comunque infondata (integrando l’esclusione del socio, al di là delle finalità pubblicistica dell’attività sociale, interessi privatistici non azionabili dinanzi al giudice amministrativo); 2) non sussisteva il vizio di carenza assoluta o contraddittorietà della motivazione resa, in punto di tardività dell’opposizione (per essere stata la notifica della domanda di opposizione proposta il 25/9/2012, oltre il termine di 60 gg. fissato dall’art11 dello statuto), in quanto una motivazione esisteva, non contraddittoria ed illogica, a prescindere se eventualmente errata; 3) non ricorreva neppure il vizio di contrarietà all’ordine pubblico, in quanto il lodo arbitrale non era neppure entrato nel merito della vicenda sostanziale.

Avverso la suddetta pronuncia, T.G.E. e T.D. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Società Cooperativa Abitagreve srl (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie. E’ stato depositato dal nuovo difensore costituito dei ricorrenti (a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore) certificato di morte di T.D., ai fini dell’eventuale interruzione del presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 e 1371 c.c. e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 e art. 11 dello statuto, in punto di nullità dell’art. 11, u.c., dello statuto, rilevando che detta disposizione (contemplante il termine di gg. 60 dalla delibera di esclusione per la proposizione dell’opposizione) non poteva essere applicata, perchè in contrasto con l’art. 40 dello stesso statuto (che prevedeva il previo esperimento di una conciliazione) e per l’espressa previsione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 (non essendo specificate nella clausola arbitrale le modalità di nomina ed il numero degli arbitri); b) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3″ degli artt. 414 e 415 c.p.c., art. 40 dello statuto e il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, non essendosi dato rilievo al fatto che la domanda arbitrale era stata depositata tempestivamente, il 21/9/2012, presso la Segreteria della Camera arbitrale di Firenze, e che l’art. 20 del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, cui rinviava l’art. 11 dello Statuto, prevedeva una semplice facoltà, non un obbligo, per la parte attrice di effettuare direttamente la comunicazione o notifica alla controparte, prima del deposito della domanda presso la Camera di Commercio, essendo la comunicazione un incombente curato dalla segreteria, cosicchè, nella fattispecie, non rilevava la successiva notifica alla controparte effettuata dagli opponenti, il 25/9/2012; c) con il terzo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c., in punto di rigetto del terzo motivo di impugnazione, attinente alla violazione perpetrata dalla cooperativa, nel merito, della “normativa di rilevanza pubblicistica con la quale si regola l’accesso alla proprietà immobiliare da parte dei cittadini meno abbienti”.

2. Preliminarmente, va rilevato che il decesso del ricorrente T.D. non determina l’interruzione del giudizio, in quanto nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicchè, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass. 22624/2011; Cass. 24635/2015).

3. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile, per novità della questione dedotta.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile ogni doglianza di nullità della clausola compromissoria (nella specie, l’art. 11 dello Statuto che fissava il termine per l’opposizione del socio e l’art. 40 dello stesso Statuto che disciplina il preliminare tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo di questa, la successiva definizione della lite con arbitrato rituale, secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Firenze), perchè mai proposta davanti al Collegio arbitrale (sia per nullità/inapplicabilità dell’art. 11 dello statuto, sia per la violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, sia per carenza dei meccanismi di nomina e di individuazione del numero degli arbitri).

La doglianza neppure si confronta con tale decisum.

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto i ricorrenti non specificano se, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, essi avevano dedotto la violazione da parte degli arbitri dell’art. 40 dello Statuto o dell’art. 20 del Regolamento della Camera arbitrale (si limitano a dire di avere sollevato “l’eccezione di nullità dell’art. 11 dello Statuto” a pag. 6 dell’atto di citazione in appello).

In ogni caso, la doglianza è anche infondata.

In generale, occorre ribadire che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 2985/2018).

Il vizio dedotto con il secondo motivo di appello era un vizio, come si evince dalla sentenza impugnata, ex art. 829 c.p.c., n. 5 e n. 11, per carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione de lodo arbitrale, nel testo novellato (D.Lgs. n. 40 del 2006).

Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40/2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo art. 829 c.p.c., n. 11, tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 3768/2006; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016); 3) il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 c.p.c., n. 4 (ora art. 829 c.p.c., n. 5, per carenza del requisito di cui all’art. 823 c.p.c., n. 5, esposizione sommaria dei motivi), è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass.12321/2018; Cass. 6986/2007).

Ora, la Corte distrettuale, in applicazione coerente dei principi espressi da questa Corte, ha esaminato le doglianze avanzate con il gravame, con le quali era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, escludendone la ricorrenza all’esito di un richiamo, pur sintetico, alle argomentazioni svolte dagli arbitri.

Il lodo arbitrale non poteva ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione e quindi mancanza assoluta della motivazione, avendo il collegio arbitrale ritenuto che ai fini della verifica dell’ammissibilità della domanda di arbitrato, rispetto al termine di decadenza fissato nello Statuto, rilevava il momento in cui la domanda era notificata alla controparte, non quello in cui la domanda era depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale e che, avuto riguardo a tale momento, il termine di gg 60 (sia pure sospeso durante il periodo di esperimento del tentativo di conciliazione) era decorso.

Stante in effetti la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, se una motivazione del lodo c’è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità un’impugnazione a critica ristretta.

La ricorrente si limita a contestare la motivazione adottata dalla Corte d’appello ma reitera la propria deduzione, di merito, in ordine al fatto che per il decorso del termine per la proposizione della domanda arbitrale, per Statuto e Regolamento della Camera arbitrale, doveva rilevare solo il momento del deposito della domanda presso la Segreteria della Camera arbitrale, non anche quello, successivo, della notifica alla controparte.

Orbene, tale deduzione non risponde ai motivi di nullità tassativamente indicati dall’art. 829 c.p.c..

5. Il terzo motivo è inammissibile, non ricorrendo nè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nè di omessa motivazione, nè di omessa pronuncia su motivo di appello, avendo la Corte distrettuale ritenuta inammissibile sostanzialmente (più che infondata, come affermato peraltro nella decisione impugnata) la doglianza in punto di contrarietà all’ordine pubblico, in quanto il lodo arbitrale si era limitato a decidere sulla violazione della norma procedurale (tardività della domanda di arbitrato), senza entrare nel merito della validità della delibera di esclusione dei soci impugnata, e la censura dei T. non coglieva la ratio decidendi della pronuncia arbitrale.

Anche la presente censura risulta inammissibile perchè non pertinente al decisum.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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