Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27321 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26350/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A. & FIGLI S.N.C.,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 299/16/2010, depositata il

02/11/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società R.A. & Figli s.n.c. avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, per omessi versamenti relativi all’anno d’imposta 2003; ha considerato, infatti, validamente perfezionato il condono fiscale di cui la contribuente aveva chiesto di avvalersi ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, ritenendo a tal fine non ostativo il mancato pagamento delle rate successive alla prima; ha ritenuto, inoltre, che la cartella de qua fosse nulla per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

L’intimata, benchè ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che, diversamente da quanto affermato dai giudici d’appello, la definizione agevolata prevista dall’art. 9-bis Legge cit. si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento di tutto il dovuto (anche se rateizzato) nei termini previsti dalla legge, non potendo pertanto ritenersi la conservazione di efficacia della dichiarazione integrativa per effetto del pagamento della sola prima rata.

4. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima la cartella impugnata per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Rileva che ai sensi della citata norma, l’obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è sanzionato con la nullità solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, quale non è quello di cui nella specie si tratta, reso esecutivo in data 27 dicembre 2006.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

La questione con esso sollevata trova nella giurisprudenza di questa Corte soluzione ormai ferma nel senso che il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45 – legge finanziaria per il 2004) ha struttura e funzione (c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge. Pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (v. e plurimis Cass. ord. n. 8420 e n. 8149 del 2015).

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta all’enunciato principio ed è, quindi, incorsa nella violazione della norma di diritto denunciata.

6. E’ altresì fondato il secondo motivo.

Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita – come nel caso di specie – a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità (atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008), nè da annullabilità (perchè, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: v. ex plurimis Sez. 6-5, ord. n. 13747 del 31/05/2013, Rv. 627119; Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013, Rv. 625778; Sez. 5, n. 4516 del 21/03/2012, Rv. 622198).

7. Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata è quindi incorsa nella denunciata violazione di legge e va pertanto cassata in integrale accoglimento del ricorso.

Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con riferimento al primo tema di giudizio, di carattere assorbente.

Poichè in relazione ad esso la soluzione interpretativa accolta si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito, nonchè di quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, nonchè quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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