Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27321 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26537 del R.G. anno 2009 proposto da:

P.A., cf. (OMISSIS) elett.te domiciliato in

ROMA, piazza di Spagna 15 presso l’avv. Francesco Maria Salerno con

gli avv.ti Giuseppe e Giovanni Ferraù del Foro di Catania che lo

rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

avverso il decreto n. 393/08 v.g. in data 8 Maggio 2009 della Corte

di Appello di Messina;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 23.11.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’avv. Giovanni Ferraù che ha chiesto

accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., con riguardo a procedimento penale a suo carico iniziato presso il P.M. di Catania nel 1997, comunicato con l’atto 28.12.2001 di conclusione delle indagini preliminari e definito con sentenza assolutoria dibattimentale del 24.4.2007, ha adito la Corte di Appello di Catania chiedendo, nel contradditorio dei Ministero della Giustizia, l’equo indennizzo. La Corte adita, nel contraddittorio dell’Amministrazione, con decreto 8.5.2009, sull’assunto che la fase rilevante delle indagini preliminari, iniziata con la comunicazione 28.12.2001, si era conclusa con il decreto di citazione a giudizio del 5.11.2002, e quindi senza ritardi, e considerato che il dibattimento, aperto il 10.6.2003 e concluso il 24.4.2007, era durato in misura ragionevole in relazione ai rinvii disposti su istanza della difesa, ha rigettato la domanda.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso in data 14.11.2009 il P. al quale si è opposta l’Amministrazione con atto di costituzione ai fini delle difese orali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per totale assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Che tal requisito sia applicabile, con riguardo all’impugnato decreto dell’8.5.2009 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010, n. 774 del 2011), e che la difesa del ricorrente ha mostrato di ignorare nelle difese in replica alle conclusioni dei P.G.: Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè dei correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 47) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. In accordo con tale principio quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di difese dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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