Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27321 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27321 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21546 del R.G. anno 2012
proposto da:
Averna Maria Luisa — Averna Francesco Romano — Mastrosimone
Giuseppe – Paonessa Elio — Paonessa Delfina — Paonessa Laura
Francesca ,

domiciliati in ROMA, via Carlo Poma 4 presso l’avv.

Chiara Correnti con l’avv. Claudio Cutrera del Foro di Caltanissetta
che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

ricorrenti

contro
Provincia Regionale di Caltanissetta

intimato –

avverso la sentenza 119 in data22.09 .2011 della Corte di Appello di
Caltanissetta ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
22.10.2013 dal Consigliere Luigi MACIOCE; udito l’avv. Claudio Cutrera;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
La Corte di Caltanissetta, pronunziando in grado di appello sul gravame
proposto da Mastrosimone Giuseppe e Francesca e da Averna Maria Luisa e Francesco Rosario avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che in data 29.1.2008 aveva condannato la Provincia Regionale a pagare loro, quali proprietari di un’area di mq. 2.450 irreversibilmente tra-

(ett

Data pubblicazione: 05/12/2013

sformata per la realizzazione di un edificio pubblico, la somma dì C
602.404, ha riconosciuto la fondatezza dell’appello e, con sentenza
22.09.2011, ha precisato che il tempo per la valutazione del valore
dell’immobile era quello della irreversibile trasformazione e pertanto il
5.9.1990, che la valutazione operata dal CTU era invece, come denunziato, riferita al 5.9.1985, che pertanto il valore determinato in C 268,32
a mq. al 1985 andava rivalutato in C 354,09 a mq. per renderlo coerente
con la data del 5.9.1990, che ne discendeva un totale risarcitorio di C

quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, di C
256.115,86, che su detta somma, al cui pagamento andava condannata
la Provincia Regionale, competevano poi gli interessi legali dal 5.9.1990
al saldo.
Per la cassazione di tale sentenza gli Averna, Mastrosimome Giuseppe e
gli eredi di Mastrosimone Francesca hanno proposto ricorso in data
26.09.2012 articolato su tre motivi ai quali non ha opposto difese la Provincia Regionale, ritualmente evocata in giudizio. Il relatore ha proposto
l’accoglimento del ricorso e la difesa dei ricorrenti in memoria ex art.
378 c.p.c. ha aderito alla relazione ma istato per l’adozione di cassazione
con decisione ex art. 384 c.p.c.
OSSERVA
I ricorrenti censurano, nei tre motivi e sotto le alternative e subordinate
prospettazioni della omessa pronunzia, della omessa motivazione ovvero
della ipotetica motivazione implicita errata, l’avere la Corte di merito
mancato di riconoscere sulla sorte già rivalutata dal 1985 al 5.9.1990 la
ulteriore rivalutazione monetaria e sui relativi importi annuali gli interessi legali sino al saldo. Il relatore ha proposto accoglimento. Il Collegio
condivide
Ha ritenuto il relatore indiscutibilmente sussistente la lamentata omessa pronunzia sul capo risarcitorio limitatamente alla chiesta rivalutazione monetaria, posto che la stessa sentenza a pag. 3 riporta le richieste di ottenere la somma dovuta per differenza risarcitoria di C 265.115
oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell’occupazione al satisfo:
della spettanza o non spettanza della rivalutazione sulla somma dalla
sentenza accordata, in importo corrispondente a quello chiesto dagli appellanti, nella sentenza non è traccia alcuna.
Ma – si badi – nessun argomento sulla automatica spettanza nell’an debeatur della rivalutazione agli odierni indici ISTAT del saldo, automatismo che fa ritenere ai ricorrenti possibile una cassazione con decisione
di merito, è lecito desumersi dalla espressione adottata in sentenza per

2

867.520,50 al 5.9.1990 e pertanto una differenza a credito, rispetto a

la quale vengono riconosciuti gli interessi legali dal 5.9.1990 o viene
affermato che la somma differenziale è datata al 5.9.1990: nulla essendo in sentenza precisato sugli indici di rivalutazione applicati dalla prima
CTU o dallo stesso ricorso, e nulla essendo in ricorso prospettato con
completezza al proposito, non può escludersi che la somma accertata
e liquidata al 5.9.1990 sia somma già rivalutata al 2011 (e cioè frutto
della applicazione degli indici ISTAT del settembre 2011 a credito insorto, o datato, al 5.9.1990). E pare appena il caso di rilevare che tale con-

riferimenti peritali in ricorso, è correlata alla estrema rilevanza di un valore unitario di C 354 a mq. nel 1990 , ed in moneta dell’epoca, per
un’area edificabile in Caltanissetta.
Ma se pertanto non è configurabile alcuna pronunzia di merito ex art.
384 c.p.c. da parte di questa Corte, come sollecita il ricorso, è di converso palese che, sulla spettanza o sulla eventuale non spettanza della rivalutazione (per essere stato in tesi il saldo liquidato e stimato a valori del
5.9.1990, già rivalutato con gli indici ISTAT del 2011), nulla è stato
detto in sentenza.
Appare quindi indiscutibile che, in difetto di alcuna anche implicita pronunzia, e nella assoluta incertezza (dalla lettura della sentenza e nella
impossibilità di accedere alla diretta lettura della CTU e della prima sentenza) dei fatti rilevanti, l’omessa pronunzia sulla richiesta articolata in
appello comporti di necessità la cassazione con rinvio della sentenza
stessa. A tanto si provvede anche per le spese.
P.Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione
Così deciso nella c.d.c. della Sest Seziene Civile il 22.10.2013.

gettura, autorizzata dal silenzio della Corte così come dalla assenza di

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