Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27320 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

su ricorso iscritto al n. 2905 del R.G. anno 2006 proposto da:

E.F. cf. (OMISSIS) elett.te domiciliata in

ROMA, viale Mazzini 55 presso l’avv. Grillo Camillo con l’avv.

Maurizio Barabino del Foro di Genova che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.T.E. di Genova, cf. (OMISSIS) elett.te dom.ta in Roma piazza

del Paradiso 55 presso l’avv. Revelli Francesca Luisa con gli avv.ti

Antonino Toscano e Eva Serra Caraccioio del Foro di Genova che la

rappresentano e difendono per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 4941 del Rg anno 2006 proposto da:

A.R.T.E. di Genova dom.ta rapp.ta e difesa c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

E.F.;

– intimata –

entrambi avverso la sentenza n. 936 in data 30.11.2004 della Corte di

Appello di Genova;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 23.11.2011 dal

Consigliere Dott Luigi MACIOCE;

udito, per la controcorrente Arte l’avv. A. Toscano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità od il rigetto

del ricorso principale e l’inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 24.5.1997 l’IACP di Genova (poi A.R.T.E. di Genova) convenne innanzi al Tribunale di Genova E.F. al fine di ottenere l’annullamento del contratto di vendita stipulato il 30.3.1995 con riguardo all’alloggio di (OMISSIS) sull’assunto che il sopravvenuto giudicato di cui alla sentenza 459/04 del Pretore di Genova avesse accertato la carenza della qualità essenziale di assegnatala (essendo stato annullato l’originario atto di assegnazione), si che poteva configurarsi errore essenziale e riconoscibile in danno di esso IACP. Costituitasi la E. il Tribunale con sentenza 10.10.2000 annullò la compravendita per errore essenziale e riconoscibile di IACP e condannò alla restituzione del prezzo con accessori. Propose appello la E. – che chiedeva dichiararsi valido il contratto e comunque liquidarsi risarcimento ed indennizzo per le migliorie – e interpose appello incidentale l’A.R.T.E., deducendo la nullità della compravendita. La Corte di Genova ha respinto entrambi gli appelli con sentenza 30.11.2004 nella quale ha affermato che era tardiva la domanda di nullità proposta in appello (trattandosi non già di eccezione di nullità diretta a paralizzare la pretesa altrui, rilevabile d’ufficio, ma di inammissibile sostituzione alla originaria domanda di annullamento di una nuova causa petendi di nullità), che era invece esatta la qualificazione e la valutazione di fondatezza della domanda di annullamento per errore essenziale (l’essenzialità essendo in re ipsa di fronte ad una carenza della qualità di assegnataria) e nulla facendo ritenere che l’Ente fosse consapevole della carenza e tampoco che avesse inteso convalidarla sol perchè aveva dianzi proceduto alla conclusione del preliminare ed anzi apparendo verosimile che la stipula fosse stata indotta da una incolpevole ignoranza dei passaggio in giudicato della pronunzia del Pretore, che l’errore era anche indubbiamente riconoscibile dalla E. (che nulla autorizzava a ritenere anch’essa inconsapevole della sentenza, trattandosi di pronunzia che afferiva alla sua casa di abitazione), che alla E. competeva poi la restituzione del prezzo con la maggiorazione delle migliorie apportate per somma (Euro 9.019) che andava a compensarsi con gli indennizzi per protrata occupazione maturati dal 30.3.1995 all’1.11.2004 (Euro 10.705).

Per la cassazione di tale sentenza la E. ha proposto ricorso 11.1.2006 affidato a tre motivi ai quali ha resistito ARTE di Genova con controricorso 9.2.2006 contenente ricorso incidentale con un motivo, non resistito dalla E., ARTE ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che l’impugnazione principale vada respinta e che quella incidentale sia da dichiarare inammissibile: si esamina prioritariamente il ricorso incidentale contenente censura a carattere pregiudiziale Arte in ricorso incidentale si duole del fatto che sia stata considerata tardiva la domanda di nullità che invece era stata proposta in primo grado e solo, legittimamente, riproposta in appello. La censura appare ictu oculi inammissibile:

essa è proposta senza neanche la esposizione della rubrica delle norme violate e si limita a mera affermazione di aver proposto sin dal primo grado la quaestio nullitatis, affermazione non seguita da alcuna precisazione del tempo, luogo e modo di siffatta proposizione che sia idonea a contraddire la statuizione della sentenza che si è espressa in termini di domanda di nullità nuova in appello, sovrapposta alla sola domanda di annullamento in primo grado Venendo all’esame de ricorso principale, il Collegio ne rileva la infondatezza.

Primo motivo: con esso si lamenta violazione dell’art. 1444 c.c. e vizio di motivazione per avere la sentenza A) supposto una ignoranza della carenza di qualità di assegnataria in capo ad IACP di contro da escludere, posto che il procedimento di revoca era stato promosso dal Comune “in accordo con IACP”, e B) mancato di escludere la invalidità perchè la stipula significava volontà di convalidare l’assenza del titolo di assegnazione. La censura è inconsistente nei suoi profili di fatto e nelle sue doglianze di diritto. In primo luogo, infatti, non vi è dubbio che l’affermazione per la quale IACP avrebbe agito “in accordo” con il Comune, di guisa che sarebbe da escludere l’incolpevolezza dell’errore, è mera, irricevibile, proposta di diversamente valutare i fatti essendo la esclusione della ignoranza incolpevole affidata alla sola non verificata ipotesi della presunzione “istituzionale” di consapevolezza (“non poteva non sapere”). In secondo luogo, la censura sulla errata individuazione dell’atto “convalidato” è affatto inconsistente: l’atto annullabile infatti non era certo la remota assegnazione (revocata con atto ritenuto legittimo dal Pretore) bensì proprio la stipula del 30.3.1995, certamente suscettibile di essere “convalidata” da atto successivo munito dei requisiti di legge (Cass. nn. 19617 e 272 del 2004) ma altrettanto certamente inidonea a convalidare, essa stessa, alcun atto anteriore.

Secondo motivo: esso denunzia violazione degli artt. 1427 e 1429 c.c. e vizio di motivazione posto che anche il contratto definitivo era stato stipulato a termini per appellare la sentenza del Pretore di Genova ancora aperti e che in esso non si faceva menzione della sua posizione di assegnataria. Anche tale doglianza non ha fondamento posto che la statuizione della Corte di Appello, in realtà, ed al di là della improprietà del richiamo alla consapevolezza in data 30.3.1995 di una statuizione pretorile “irrevocabile” (quando tal qualità essa non aveva ancora assunto), appare corretta nell’aver fatto richiamo alla consapevolezza comune della inesistenza della qualità di assegnataria, essenziale per la stipula della vendita dell’alloggio, una condizione certamente accertata dal giudice se pur con statuizione che, all’atto della vendita, non aveva ancora acquisito la forza del giudicato ma che tal irrevocabilità avrebbe comunque acquisito, con efficacia ex tunc, ben prima della decisione resa dai giudici del merito nella causa aperta dalla domanda di annullamento da parte di IACP. Terzo motivo: con esso si censura la fissazione della decorrenza dell’indennizzo dovuto dalla acquirente sin dalla stipula dell’atto viziato (1995) e non, come si sarebbe dovuto, dalla data della sentenza che aveva annullato lo stesso (10.10.2000). La tesi della limitata efficacia temporale della sentenza di annullamento – per la quale l’acquirente dovrebbe l’indennità al venditore solo dalla data della prima sentenza di annullamento – appare evidente frutto di confusione con la protezione dell’acquirente del deceptus sancita dall’art. 1445 c.c. (Cass. 7468 del 2011) e pare ignara della ordinaria efficacia retroattiva dell’annullamento del contratto definitivo (Cass. 1395 del 1998).

La reciproca soccombenza nelle due impugnazioni induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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