Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27320 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27320 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19294 del R.G. anno 2012

c_-r,

proposto da:
Comunità delle Regole di Spinale e Manez ,

domiciliata in ROMA,

via Lazio 20/C presso l’avv. Massimo F.Dotto con l’avv. Tullio
Marchetti del Foro di Trento che la rappresentano e difendono per
procura a margine del ricorso

ricorrente contro

Camillaus s.r.l. in liquidazione
avverso la sentenza

intimato –

161 in data 5.9.2011 della Corte di Appello di

Trento ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
22.10.2013 dal Cons.. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
La Comunità delle Regole di Spinale e Manez indisse gara per l’ affitto
dell’azienda di ristorazione e bar “Boch” sita in loc Grostè di Madonna di
Campiglio (TN) per gli anni 2007/2013 al canone annuo di C 560.000
oltre IVA. L’aggiudicataria s.r.l. CAMILLAUS rifiutò di pervenire alla stipula del contratto di affitto di azienda adducendo la sopravvenuta sua
crisi economica. La Comunità, che provvide ad indire nuova gara individuando nuovo aggiudicatario e con lo stesso stipulando il contratto al

ul

Data pubblicazione: 05/12/2013

minor canone annuo di C 441.000 oltre IVA, convenne quindi la Camillaus innanzi al Tribunale per i danni da inadempimento ragguagliati ai
mesi di assenza di alcun affittuario ed al differenziale di canone annuo
tra prima aggiudicazione inadempiuta e nuova aggiudicazione. Il Tribunale con sentenza 19.1.2010 accolse la prospettazíone della Comunità e
pertanto condannò la Camillaus a pagare C 981.473. La Corte di Trento,
di contro, accolse l’appello della predetta società, appello del quale negò
la contestata aspecificità delle censure, e,con sentenza 5.09.2011, af-

to e pertanto non essere proponibile alcuna ipotesi di risoluzione per inadempimento ma soltanto una azione di danno da responsabilità precontrattuale, pertanto escludendo il ristoro dei mesi non interessati da
affitto o del differenziale dei canoni ma attribuendo soltanto, nel quadro
dell’interesse negativo, il costo della nuova procedura di gara (pari ad C
1.380). Per la cassazione di tale sentenza la Comunità ha proposto ricorso con tre motivi il 13.8.2012 al quale la intimata soc. Camillaus in
liquidazione non ha opposto difese.
Il relatore ha ritenuto di dover proporre il rigetto del ricorso.
La Conunità ha depositato memoria finale
OSSERVA
Il ricorso, che viene illustrato con memoria finale la quale nulla osserva specificamente sulla relazione sol limitandosi a riproporre le
doglianze già poste nei motivi, deve essere rigettato, condividendosi appieno quanto osservato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.
Quanto alla censura di cui al primo motivo, ed afferente la
violazione degli artt. 342-434 c.p.c. per avere solo genericamente
l’appellante riproposto le proprie tesi e nell’avere la Corte di Trento ritenuto di “sanare” siffatta inammissibile modalità di doglianza, pare al
Collegio, a leggere il complesso dell’atto di appello, che detta censura
non abbia pregio alcuno. Questa Corte ha avuto infatti modo di rammentare (Cass. 15071/2012 ed anche 1248/2013) che,
quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificita’ dei motivi di appello, il giudice di legittimita’ non deve limitare la
propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’
investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti
sui quali il ricorso si fonda, restando fermo che l’inammissibilita’
dell’appello per difetto di specificita’ dei motivi e’ legittimamente dichiarata solo allorche’ l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorche’ sia possibile individuare uno o piu’ motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di
determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto

2

fermò essere stata la aggiudicazione non seguita dal necessario contrat-

legittima la declaratoria d’inammissibilita’ dell’appello per questi motivi soltanto e non dell’appello nella sua interezza.
Ebbene, l’esame dell’appello di Camillaus consente di ritenere affatto condivisibile l’opinione espressa dalla Corte a pag. 6 della sentenza.
Venendo poi alle doglianze espresse nei motivi secondo e

terzo, convergenti nel denunziare come illegittima e carente di motivazione la decisione della Corte di Trento di escludere la immediata com-

te riproduttivo del previsto rogito notarile, ritiene il Collegio che la Corte
trentina abbia fatto puntuale applicazione del principio , risultante dal
contesto normativo di cui agli artt. 16 r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 e 88 e 97 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, secondo il quale il vincolo
contrattuale tra le parti sorge gia’ con l’aggiudicazione a seguito di
procedura ad evidenza pubblica, sempre che

ad una analisi condotta

dal giudice del merito – nel bando di gara o nel verbale di aggiudicazione non risulti la volonta’ dell’Amministrazione di rinviarne la
costituzione al momento della stipulazione del contratto (Cass.
5217/2011 – 14545/2009 – 7481/2007) . E poiché, contrariamente alla opinione espressa nei due motivi e ribadita in memoria ex art.
378 c.p.c., che affidano a mere valutazioni di dissenso la critica alla scelta di ragguagliare le sanzioni adottabili al parametro di cui all’art. 1337
c.c., la sentenza impugnata alle pagg. 7 ed 8 ha, con chiarezza di argomenti e correttezza di applicazione di principii, indicato gli elementi che
facevano ritenere differita alla stipula la insorgenza delle obbligazioni
contrattuali, ne discende, una volta ammessa dalla stessa ricorrente la
conseguente limitazione dello spettro sanzionatorio adottato nel quadro
dell’art. 1337 c.c., la piena resistenza alle critiche dell’impugnata sentenza.
Si rigetta il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rige ta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

pleta vincolatività della aggiudicazione e di negare il carattere meramen-

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