Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2732 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, via Banco Santo Spirito

42, presso Gnosis Forense s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Michele Di Fiore, per procura in calce al ricorso, che richiede le

comunicazioni relative al processo siano fatte presso il fax

(OMISSIS) e la p.e.c. micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2119/2015 del Tribunale di Napoli, sezione

fallimentare, emesso il 26 novembre 2015 e depositato il 1 dicembre

2015 R.G. n. 1807/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con domanda di insinuazione tardiva del 4 dicembre 2014 Equitalia Sud s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo complessivo di 74.990,17 Euro di cui 66.636,50 in privilegio e 8.353,67 in chirografo allegando estratti di ruolo relativi a crediti tributari e previdenziali, e sanzioni amministrative e contravvenzioni stradali.

2. Il Giudice delegato ha escluso il credito sulla base della seguente motivazione: “non essendo stata fornita la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito”.

3. Avverso Io stato passivo ha proposto opposizione Equitalia Sud s.p.a., con ricorso del 24 marzo 2015, rilevando che, in base alla più recente giurisprudenza (Cass. civ. n. 25071/2014), l’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo sulla base dell’estratto di ruolo e quindi senza la preventiva notifica della cartella.

4. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2119/2015, ha respinto l’opposizione ritenendo che il credito del concessionario alla riscossione non può essere ammesso al passivo fallimentare in mancanza della prova della notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale. L’omessa notifica priva infatti il contribuente prima e il curatore dopo della facoltà di impugnare la cartella con evidente pregiudizio del loro diritto di difesa. Il Tribunale ha ritenuto che tale impostazione sia stata ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19074/2015 laddove si afferma che, mentre l’estratto di ruolo è un mero documento formato dal concessionario della riscossione che non contiene nessuna pretesa impositiva, nè diretta nè indiretta, viceversa il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’ente creditore impositore che deve essere notificato e la cui notificazione coincide con quella della cartella di pagamento e determina il decorso del termine di sessanta giorni per l’impugnazione sia del ruolo che della cartella di pagamento ovvero di entrambi gli atti. Secondo il Tribunale ammettere il credito del concessionario con riserva all’esito del giudizio davanti al giudice tributario significherebbe onerare il curatore di una impugnazione “al buio” in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali.

5. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. con un unico motivo di impugnazione. Deduce la società ricorrente che il decreto impugnato, nel ritenere ammissibili allo stato passivo fallimentare i soli crediti tributari e previdenziali portati dalle cartelle di pagamento regolarmente notificate, ha violato il combinato disposto di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 93, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18.

6. Rileva la ricorrente che l’indirizzo giurisprudenziale ribadito dal Tribunale è ormai superato sin da quando è stata affermata, dalla ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 6-1, n. 12019 del 31 maggio 2011, la possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario i ruoli relativi a cartelle non notificate. Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale risulta confermato dalla successiva giurisprudenza e in particolare dalla ordinanza n. 4631 del 6 marzo 2015 secondo cui il ruolo, benchè atto interno dell’amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione poichè contiene l’indicazione del periodo di imposta cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili sicchè momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è la sua formazione e non quello della notificazione della cartella esattoriale. Non v’è dubbio pertanto, venendo l’obbligo di pagamento per il contribuente ad esistenza con la formazione del ruolo, che l’agente della riscossione può fare accertare il credito, in sede concorsuale, mediante produzione dell’estratto del ruolo mentre il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria è legittimato all’autonoma impugnazione del ruolo. Inoltre secondo la ricorrente anche la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015 ha confermato tale indirizzo sancendo l’impugnabilità non solo delle cartelle di pagamento ma anche dei ruoli documentati dagli estratti di ruolo, che contengono i dati identificativi del ruolo e della relativa cartella di pagamento, quando quest’ultima non sia stata validamente notificata.

7. Secondo la ricorrente questi principi valgono anche per i ruoli che abbiano ad oggetto crediti di natura previdenziale in quanto il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, estende le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, titolo 2, e in particolare l’art. 87, alle entrate riscosse mediante ruolo di cui all’art. 17, tra le quali sono annoverate quelle previdenziali, e consente pertanto al concessionario di chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo, restando esclusa la possibilità dell’ammissione del credito con riserva.

Diritto

RITENUTO

CHE:

8. Il ricorso è fondato. La tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente risulta confermata non solo dalla giurisprudenza citata nel ricorso ma anche da quella successiva che ha ribadito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87,comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88,comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 6126 del 17 marzo 2104 e n. 12934 del 2017; Cass. civ. sez. 6-1 n. 23110 dell’11 novembre 2016 e n. 26296 del 6 novembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013). Quanto ai crediti di natura previdenziale, è esclusa l’ammissione con riserva perchè l’accertamento del credito è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla

legge mediante l’insinuazione e l’eventuale opposizione allo stato passivo (Cass. civ., sez. 1, n. 29806 del 12 dicembre 2017). Questo comporta che, ove sorgano contestazioni) sarà il giudice delegato a doverle esaminare e decidere in sede di verifica dell’ammissione dei crediti al passivo fallimentare e il concessionario sarà eventualmente tenuto a integrare la prova del credito fornita con l’estratto del ruolo con gli altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale. Mentre se il curatore non solleva alcuna contestazione la domanda di insinuazione al passivo dovrà essere decisa sulla base della documentazione prodotta senza che risulti ostativa la mancata notifica della cartella di pagamento.

9. In accoglimento del ricorso di Equitalia Sud s.p.a. il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame dell’insinuazione secondo i principi sopra menzionati e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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