Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2732 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. gia’ titolare della ditta individuale “AUTOPIU’”,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32 presso lo studio

dell’avvocato ACCARDO FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORDANO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 198/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica da parte della Guardia di Finanza la Agenzia delle Entrate di Teano rettificava la dichiarazione ai fini IRPEF relativa all’anno 1997 di C.A., titolare della ditta Autopiu’, sul presupposto che la attivita’ della ditta consistesse non gia’ nella intermediazione nella vendita di autovetture usate bensi’ di compravendita degli stessi veicoli, determinando un aumento di reddito e recuperandolo a tassazione, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendone la illegittimita’ per difetto di motivazione e la infondatezza nel merito.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso, annullando l’accertamento.

Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 198/32/06 in data 29-9-2006 depositata in data 1.6.2007 lo accoglieva, dichiarando legittimo l’operato dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, con tre motivi.

La Agenzia delle Entrate deposita atto di costituzione ai fini di partecipare alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Commissione Regionale aveva ritenuto che gli elementi di prova esposti dall’Ufficio sulla base dei rilievi della G.d.F. in forza della contabilita’ parallela reperita fossero sufficienti a superare la presenza di regolari contratti di mandato a vendere le autovetture, ed a ritenere la esistenza di una attivita’ di compravendita in luogo di quella di intermediazione, laddove le risultanze del processo verbale non consentivano tale conclusione.

Con il secondo motivo deduce violazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e segg. in quanto l’accertamento non era fondato su presunzioni gravi precise e concordanti sulla inattendibilita’ delle procure a vendere e sulla esistenza di attivita’ diretta di compravendita sulla base di una asserita contabilita’ parallela.

Formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte in presenza di precisi vincoli contrattuali quali siano le condizioni affinche’ possa ritenersi dissimulato un contratto diverso e se nel caso di specie tali condizioni siano presenti”.

Con il quarto motivo eccepisce la esistenza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 65/34/05 della stessa Commissione afferente l’IVA dell’anno 2004, fondata sui medesimi fatti di quella su cui si discute, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio asserendo la infondatezza dell’accertamento basato sul medesimo PVC della Guardia di Finanza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.

Procedendo in ordine logico, deve essere esaminato per primo il terzo motivo, concernente l’asserito giudicato esterno, che non puo’ essere accolto in quanto la sentenza citata concerne una diversa annualita’ di imposta, per cui avendo ciascuna annualita’ autonomia sia formale che sostanziale, i fatti accertati relativamente ad una sola di esse non si estendono alle altre.

Quindi il secondo, concernente la asserita illegittimita’ dell’avviso, di cui e’ evidente la inammissibilita’ per plurime ragioni (fra cui genericita’ e mancanza di autosufficienza) di cui la prima e’ la palese inammissibilita’ del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., che si risolve di per se’ in una domanda del tutto astratta e priva di riferimento alla fattispecie concreta, cui appunto per questo non e’ possibile dare alcuna risposta, delegando altresi’ alla Corte una inammissibile indagine di fatto. Infine, il primo mezzo e’ infondato.

La sentenza impugnata svolge una completa ed esaustiva motivazione priva di vizi logici, con la quale pone in luce che la contabilita’ parallela reperita nella disponibilita’ del contribuente illustrava in modo specifico, esponendo i conteggi reali e le conformi dichiarazioni degli alienanti, che le operazioni fittiziamente contabilizzate come intermediazioni sulla base dei mandati dei clienti erano in realta’ compravendite. Le osservazioni in contrario del ricorrente si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove che, a parte la carenza di autosufficienza, e’ inammissibile in questa fase di legittimita’.

Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla per le spese, non avendo la Agenzia svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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