Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27319 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27319 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19005 del R.G. anno 2012
proposto da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

domiciliato in

ROMA, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende per legge

ricorrente –

contro
Consorzio COSEA domiciliato in Roma L.go Luigi Antonelli 2
presso l’avv. Paolo Spataro che lo rappresenta e difende per
procura speciale in calce al controricorso

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052 in data 27.02.2012 della
Corte di Appello di Roma ; udita la relazione della causa svolta
nella c.d.c del 22.10.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo
Sgroi.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex
art. 380 bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Consorzio COSEA chiese ed ottenne ingiunzione dal Presidente del Tribunale di Roma, ed a carico del Ministero BCA-

Data pubblicazione: 05/12/2013

Biblioteca Nazionale di Roma, per il pagamento di € 24.991 quale
corrispettivo-saldo di un rapporto di appalto di servizi di pulizia
presso la B.N. L’Amministrazione si oppose eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e la infondatezza della
pretesa. Il Tribunale con sentenza 21.11.2005 accolse l’eccezione
e revocò l’ingiunzione. La Corte di Roma con sentenza 27.02.2012
ha accolto l’appello del Consorzio e, disattesa sia l’eccezione di

ha rigettato l’opposizione a d.i. dell’Amministrazione. Ricorre il
Ministero e resiste il Consorzio. Il relatore ha proposto il rigetto
del ricorso.
OSSERVA
Le censure esposte in ricorso non sono condivisibili e nessun
rilievo critico, in ordine alla proposta di cui alla relazione ex art.
380 bis c.p.c., è pervenuto dalla ricorrente Avvocatura Erariale.
Come statuito da questa Corte a S.U. con la sentenza
3162/2011 (adde Cass. 17197/2012) , la applicazione della
prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è correlata a pagamenti periodici ma in ragione della periodicità della prestazione dedotta e spetta al giudice del merito qualificare il rapporto
contrattuale ed accertare se la prestazione dedotta sia essa stessa “periodica”. Tale accertamento, ove congruamente e logicamente motivato, resiste alle critiche di tipo valutativo che gli vengano rivolte. Ed è quanto accade nella specie ove la Corte di merito ha escluso potesse ipotizzarsi un rapporto di somministrazione ed ha individuato nella inerenza ad un appalto di servizi, nel
quale ogni prestazione mensile godeva della sua autonomia e fondava un credito solo dietro presentazione di fattura, la ragione
della applicabilità della prescrizione ordinaria. La ricostruzione è
fatta segno ad espressioni di dissenso che non evidenziano illogicità o contraddizioni. La censura pertanto non ha ingresso.
Quanto alla censura al passaggio della sentenza ove si disattende la contestazione sulla assenza di prova sulla effettività della
prestazione (affermandosi in sentenza che erano in atti i visti di
regolare esecuzione dei lavori e che essi non erano stati contesta-

2

prescrizione sia la doglianza sulla inadempienza della appellante,

ti), detta censura si affida alla affermazione di aver documentato,
dopo l’apposizione dei visti di regolarità, una denunzia di inadempimento a carico del Consorzio ed afferma che la Corte di Roma
non si sarebbe avveduta di tale “tardiva” ma effettiva e veridica
contestazione.
Non scorge il Collegio come possa ritenersi comprensibile nella denunzia di una omissione ex art. 360 n. 5 c.p.c. una prospet-

ritenere che la pretesa stessa di cui all’opposta ingiunzione fosse
afferente quelle fatture alle quali si sarebbe riferita la nota
17.1.1996 con la quale la B.N. avrebbe esercitato il suo jus poenitendi e nulla ancor più autorizza a ritenere che siffatti atti di “precisazione” potessero ritenersi idonei a superare l’efficacia acclarativa dei visti di regolare esecuzione del responsabile amministrativo dell’Ufficio. Anche detta censura va quindi respinta.
Si rigetta il ricorso regolando le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione a pagare al Consorzio Consea le spese di lite per C 1.600 (di cui C
1.500 per comnpensi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

tazione priva di puntualità e conducenza : nulla infatti autorizza a

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