Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27318 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 1651-2019 proposto da:

U.S., rappresentato e difeso dall’avv. FABIO MADELLA e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1801/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 23.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la domanda di U.S. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ U. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1801/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione U.S. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In data 18.9.2020 il ricorrente ha depositato nella cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia depositata in cancelleria in data 18.9.2020 va dichiarata l’estinzione del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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