Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27318 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14754/2014 proposto da:

D.L., D’.EL., C.C., D’.CI.,

D’.LO., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 502/2013 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.L., liquidatrice della Hidrostrade s.r.l. e gli altri soci della società, cancellata dal registro delle imprese in data 27.5.2009, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 502/07/13 dep. 25.11.2013 che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap 2006, emessi a seguito di verifica fiscale che accertava maggiori ricavi non dichiarati.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti deducono un unico motivo di impugnazione per violazione di legge (art. 2945 c.c., comma 2 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, art. 2697 c.c. e art. 110 c.p.c.) e omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione fra le parti. In particolare lamentano l’illegittima notifica degli accertamenti direttamente ai soci per il mancato rispetto dei principi in materia di cancellazione delle società di capitali, non essendo evidenziata la responsabilità dei soci in quanto percettori di somme in base al bilancio finale di liquidazione; l’assenza di prova sulla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2495 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36.

2. Pregiudiziale all’esame del contenuto del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate; notifica nel caso di specie non provata, mancando il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di invio del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate.

Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 18444 del 2016; n. 26108 del 2015), infatti, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa, oltre alla identità e idoneità della persona alla quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354). La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, pertanto, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso, come quello in esame, di mancata costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., 29.3.1995 n. 3764; id., 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722, con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; v. Cass. 24.7.2007 n. 16354). In conclusione, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento (cartolina AR), che costituisce “prova” della notificazione, in quanto concerne la dimostrazione che il procedimento notificatorio ha realizzato lo scopo dallo stesso perseguito che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato – e in mancanza di costituzione in giudizio del destinatario della notifica (che avrebbe reso superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento), esclusa la rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c. (cfr Cass. n. 16354 del 2007 cit.), rimane definitivamente preclusa alla Corte la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit.).

Nella fattispecie i ricorrenti non hanno allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè hanno dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato di detto avviso, non fornendo così valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo, e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non essendosi l’intimata costituita.

4. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento dell’importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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