Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27318 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 07/10/2021), n.27318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13648-2017 proposto da:

S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADRIANA PASQUALINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1392/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/12/2016 R.G.N. 1048/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 10 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, limitava l’accoglimento della domanda proposta da S.S. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla declaratoria del diritto all’assegno ad personam pari all’ammontare dell’indennità di specificità organizzativa a decorrere dal 30.4.2008 e fino a riassorbimento nei miglioramenti successivi con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze economiche;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa del S. relativamente alla sola voce dell’indennità di specificità organizzativa, con esclusione quindi tanto del compenso per lavoro flessibile quanto del premio della polizza sanitaria integrativa, per essere quella voce soltanto riconducibile al trattamento accessorio fisso e continuativo suscettibile di essere ricompreso tra le voci retributive utili ai fini della determinazione della retribuzione in godimento presso l’amministrazione di provenienza da portare in differenza rispetto al trattamento economico spettante presso l’amministrazione di destinazione ed includerla nell’assegno ad personam, da considerarsi, peraltro, soggetto ad assorbimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte cui la Corte territoriale medesima ha inteso richiamarsi;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero pur intimato non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 136 del 2003, art. 14, comma 7, e del D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale, avendo il ricorrente, in base al disposto dei successivi atti normativi che ne hanno disciplinato il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizio Nazionale Dighe al Registro Italiano Dighe e, da ultimo, all’Ufficio tecnico per le Dighe di Catanzaro alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico percepito presso l’originaria amministrazione non essendo intervenuti “accordi o provvedimenti che abbiano integrato le disposizioni del citato D.P.R. n. 136 del 2003, art. 14”;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in ordine all’applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 53, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver argomentato in ordine alla disposta riassorbibilità dell’assegno ad personam;

che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 357 del 1993, art. 3 e D.L. n. 262 del 2006, art. 3, comma 175, conv. in L. n. 286 del 2006, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che esclude il premio della polizza sanitaria integrativa dalla computabilità ai fini della determinazione dell’assegno ad personam dovendo riconoscersi la natura retributiva dell’emolumento;

che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati non trovando riscontro la tesi sostenuta dal ricorrente per cui l’originaria disciplina regolativa del trasferimento dell’attribuzione soggettiva delle funzioni cui era addetto il ricorrente stesso imponeva il mantenimento dell’identico trattamento giuridico ed economico fino al perfezionamento della disciplina normativa e contrattuale applicabile condizione medio tempore non verificatasi e ciò in quanto, al contrario, vi è stato un passaggio di funzioni tra distinte amministrazioni soggette quanto alla disciplina del personale a distinte fonti regolative sicché nella specie si pone l’esigenza, evidenziata in sede giurisprudenziale anche da parte di questa Corte (cfr. oltre alla sentenza citata nella motivazione dell’impugnata sentenza, da ultimo, Cass. n. 20918/2020) del contemperamento tra il principio di irriducibilità della retribuzione ed il principio di parità di trattamento di dipendenti pubblici (nella specie i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) da cui deriva la considerazione ai fini della determinazione dell’assegno ad personam delle sole voci retributive accessorie fisse e continuative, nel cui novero non rientra stante il carattere non retributivo ma di benefit riconducibile all’area del welfare di fonte contrattuale collettiva del resto riconosciuta al ricorrente in altra forma quale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come puntualmente argomentato dalla Corte territoriale, e della loro riassorbibilità per effetto dei miglioramenti economici successivamente maturati presso l’amministrazione di destinazione;

che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese non avendo il Ministero intimato svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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