Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27318 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27318 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA

CUI +-

sul ricorso iscritto al n. 15020 del R.G. anno 2012
proposto da:
I.F.I. —Impianto Frantumazione Inerti s.r.I.,

domiciliata in ROMA,

via Ennio Quirino Visconti 55 presso

Maria Giuseppina Lo

Iudice con l’avv.

l’avv.

Domenico Colaci del Foro di Vibo Valentia che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente

contro
Comune di ACQUARO domiciliato in Roma viale Giulio Cesare 21
presso l’avv. Marcella Mariani con l’avvocato Giovanni Vecchio del Foro
di Vibo Valentia che lo rappresenta e difende per procura speciale a
contro ricorrente –

margine del controricorso

avverso la sentenza 485 in data 2.05.2011 della Corte di Appello di
Catanzaro ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
22.10.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Carmelo Sgroi.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
La soc. IFI convenne il Comune d! Acquaro innanzi al Tribunale di
Vibo Valentia e – sull’assunto che essa esponente aveva chiesto autorizzazione ad estrazione lapidea dal terreno in bosco “Camera” del Comune impegnandosi a pagare il dovuto canone ed a realizzare a proprie

C,

T.

Data pubblicazione: 05/12/2013

,

spese una strada di accesso latistante il fiume “Filesi” nonché rilevato
che il Comune aveva adottato conformi delibere nel 1984 e nel 1985 non
seguite da alcuna formale stipula del contratto e tampoco dal necessario
adempimento, nonostante la strada fosse stata costruita – ne chiese la
condanna all’adempimento delle obbligazioni o comunque al risarcimento dei danni. Il Tribunale con sentenza 29.11.2005, in accoglimento della
sola domanda risarcitoria, determinò in C 30.849 il ristoro delle spese
sostenute ed in C 50.000, liquidate equitativamente, il risarcimento dei

La sentenza venne appellata dal Comune in via principale e da IFI in via
incidentale.
La Corte di Catanzaro con sentenza 2.5.2011, respinto l’incidentale di
IFI, ha accolto il principale del Comune e pertanto ha escluso ogni risarcimento od indennizzo in favore della società. Per la cassazione di tale
sentenza ha proposto ricorso IFI con atto 14.06.2012 (resistito da controricorso del Comune) che nel primo motivo censura per violazione di
legge ed incongruità argomentativa la decisione di escludere alcun ristoro od indennizzo quale riconosciuto dal Tribunale e che, nel secondo motivo, si duole della violazione commessa nel non aver accolto l’appello
incidentale sulla avvenuta conclusione del contratto di cui alle delibere
1984 e 1985.
Il relatore ha ritenuto di dover proporre il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle censure sulle quali si fonda.
Il difensore di IFI ha depositato memoria finale.
OSSERVA
Il Collegio, nel prendere atto delle osservazioni formulate nella relazione,
osserva che la difesa nella memoria finale, lungi dal contestare (come in
premessa precisato, con rilievi “a confutazione” della relazione) gli argomenti sviluppati dal relatore, si limita a riproporre quanto esposto nei
motivi del ricorso ignorando del tutto gli argomenti che vorrebbe contestare. Ed i motivi sono, ad avviso del Collegio ed in piena condivisione di
quanto esposto in relazione, privi di alcun fondamento o affatto inammissibili.
Quanto alla prima censura, si deve rammentare che la Corte di merito
ha accolto l’appello del Comune al proposito dispiegato sulla base di due
passaggi .
In primo luogo ha formulato una

interpretazione della richiesta

2.8.1984 (che, ad avviso della ricorrente IFI, equivarrebbe al primo termine dell’intesa contrattuale) per la quale la richiesta di costruzione del
rilevato stradale sarebbe stata finalizzata a metterlo a servizio non già

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danni da “interesse negativo” pregiudicato.

della cava in bosco “Camera” ma del preesistente impianto in località
“Due Valloni ed Olivarella”. Ebbene, alle pagine 10 ed 11 del ricorso vi è
abbondanza di accuse di erroneità interpretativa (si parla di conclusione
arbitraria e travisamento delle prove) suffragata da rinvii a documentazione acquisita. Ma difetta radicalmente la precisa e doverosa prospettazione di violazione di canoni interpretativi (art. 1362 e segg.) la quale
soltanto, alla luce della specifica portata del decisum, avrebbe consentito
di sindacare la conformità a legge di quella interpretazione “letterale”. E

ribadisce come la sentenza di appello sia andata “in netto contrasto con
le prove documentali acquisite nel processo”.
In secondo luogo, la Corte ha rigettato – in dissenso dal primo giudice la domanda risarcitoria per spese sostenute, non già perché non potesse
ricorrersi alla equità per il quantum ma perché non vi sarebbe stata la
prova nell’an di dette spese. La censura del ricorso denunzia un errore
“assolutamente marchiano” perché la Corte di merito non si sarebbe
avveduta del fatto che esisteva una prova indiscutibile nell’an di alcune
voci di spesa (che il ricorso enumera sinteticamente in ragione di 7): ma
la censura, priva di alcuna indicazione della fonte processuale di tale
certezza (parla genericamente di documenti ed atti istruttori acquisiti in
primo grado ), ed altrettanto priva della sintetica loro riproduzione, finisce per affidare la propria persuasività alla sola fermezza della sua articolazione, rivelandosi anch’essa affatto inammissibile.
Quanto alla seconda censura, che contesta la decisione di respingere
l’incidentale del Consorzio che mirava all’accertamento della avvenuta
conclusione del contratto,essa appare priva di alcuna consistenza.
Sull’assunto che nella specie si sarebbe concluso (proposta – accettazione) un “contratto di fitto”, si nega pregio al richiamo fatto in sentenza
alla costante giurisprudenza che conclama unitarietà e pubblicità per la
stipula dell’appalto e si ribadisce che alla proposta 2.8.1984 sarebbero
seguite le delibere G.M. 26.09.1984 e 30.11.1984, sì che il contratto “di
fitto” sarebbe stato concluso anche sul piano dell’incontro delle volontà.
Trascura il ricorso: che l’orientamento costante di questa Corte per la
formula della stipula scritta ad substantiam, in attuazione del vigente RD
2240 del 1923, non si limita certo alle ipotesi di appalto (vd. Cass.
1167/2013 – 6827/2010 – 1614/2009 – 4532/2008), che semmai si
trattava di un contratto complesso di coltivazione di cava e di autorizzazione alla costruzione di accesso su suolo appartenente al Comune, che
parrebbe ardito ritenere sottratto alle regole della pubblicità legale,

che

in ogni caso la proposta 2.8.1984 non è stata seguita da alcuna “accet-

3

pertanto il profilo è inammissibile, come attesta la stessa memoria che

tazione” del Comune se è vero che le delibere vennero “revocate” ex
tunc da delibera 19-4-1988 della G.M. (come afferma la sentenza alla
pagina 8 righi 3 e 4, con statuizione affatto ignorata).
Pertanto si respinge il ricorso con le conseguenze sul piano della regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soc. IFI a pagare al Comune di Acquaro
le spese del giudizio per C 3.100 (di cui C 3.000 per compensi) oltre IVA

Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 22.10.2013.

e C.P.A.

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