Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27317 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26453-2011 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.F., già dipendente della Sogin spa, società del gruppo Enel, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 565/14/10 dep. 13.10.2010, che in contenzioso sulla impugnazione di istanza di rimborso della differenza di aliquota irpef (anno 2005) applicata sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di previdenza integrativa trasformata in sede di opzione in contratto di capitalizzazione, ha accolto rappello dell’Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto applicabile alla prestazione erogata dal datore di lavoro l’aliquota applicata al TFR (ex art. 17, comma 2, TUIR) in quanto “reddito che ha natura di rendita pensionistica ed è quindi assimilabile al reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso V.F. deduce violazione di legge, per avere la CTR ritenuto che la prestazione effettuata da Fondenel fosse prestazione pensionistica aziendale condizionata alla risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo conseguentemente scontare la medesima aliquota applicata al TFR. Ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha diversamente qualificato le prestazioni in questione e operato la distinzione fra rendimenti e contributi.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 2 e 33 in relazione al D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 14 quater e 18), per avere la CTR escluso che la prestazione in oggetto fosse riconducibile a un contratto di assicurazione, data la mancata presenza di una società assicurativa. Ciò in contrasto con il fatto pacifico che l’Enel prima e Fondenel poi potessero esercitare operazioni di assicurazione e capitalizzazione per i propri dipendenti.

3. Col terzo motivo si denunzia violazione di legge (D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. L. n. 30 del 1997, e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9), dovendosi fare riferimento non già alla data di erogazione della prestazione ma alla data di iscrizione del percettore alle forme pensionistiche.

4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.

4.1. Sulla questione oggetto della presente controversia si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 13642 e 13643 del 2011 (cui sono seguite numerose conformi a sezioni semplici), affermando il seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″.

4.2. Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; nn. 287 e 5376 del 2012).

5. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, non essendosi la CTR attenuta agli indicati principi.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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