Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27316 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14965/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vallisneri, 11, presso lo studio dell’Avv. Paolo Pacifici che la

rappresenta e difende per procura margine del controricorso,

unitamente all’Avv. Elido Guerrini del Foro di Lucca;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 49/29/2010, depositata il 13/04/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente;

udito per la controricorrente l’Avv. Elido Guerrini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti della Nuova Cartiera della Toscana S.r.l. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha affermato l’illegittimità del recupero a tassazione, per l’anno d’imposta 2003, di costi non documentati per l’importo di Euro 1.050.000,00 (rappresentati dalle rimanenze finali che la società aveva provveduto a iscrivere nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 avvalendosi della possibilità al riguardo concessa dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 14, comma 5 e che aveva quindi riportato come rimanenze iniziali nell’esercizio successivo).

I giudici d’appello hanno infatti ritenuto legittima ed efficace tale operazione contabile, sebbene non seguita dal pagamento della prevista imposta sostitutiva pari al 6% del valore delle attività (ossia delle rimanenze finali al 2002) in precedenza omesse.

La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 14 per avere la C.T.R. ritenuto perfezionata la regolarizzazione delle scritture contabili al 31/12/2002, di cui la società contribuente aveva inteso avvalersi ai sensi del comma 5 della citata disposizione, nonostante l’omesso versamento di una imposta sostitutiva pari al 6% dei valori o maggiori valori dei beni iscritti.

3. La censura è fondata.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la regolarizzazione delle scritture contabili di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 5 da parte dei soggetti che, essendo legittimati, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge medesima ha lo scopo di ristabilire la correttezza e veridicità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di rappresentazione, in modo che vi siano variazioni di bilancio coerenti con i principi civilistici (art. 2423 e ss.) e con i principi contabili (potendosi in tal senso ritenere essa espressione del principio di continuità dei valori di bilancio), prevenendo l’accertamento fiscale e la ricostruzione ad opera dell’ufficio di quei dati di cui si dovrebbe tener conto già nel predisporre la dichiarazione. Tutto ciò, però, è subordinato dalla norma alla corresponsione di un’imposta sostitutiva del 6 per cento: adempimento che, data l’esposta finalità della norma e considerata anche la previsione di un termine alquanto ravvicinato per il suo pagamento, non può non intendersi condizionante l’efficacia della richiesta regolarizzazione contabile (v. Sez. 5, n. 24494 del 02/12/2015, Rv. 637840; v. anche Sez. 5, n. 18237 del 16/09/2016, Rv. 641060).

La sentenza impugnata, che sul punto si è discostata dal superiore principio, deve pertanto essere cassata. Spetterà al giudice di merito riesaminare il merito della ripresa per l’anno 2003 alla luce del suindicato principio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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