Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27316 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9728-2009 proposto da:

B.A.M. (c.f. (OMISSIS)), M.E. (c.f.

(OMISSIS)), M.M. (c.f. (OMISSIS)),

nella qualità di eredi di MO.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso l’avvocato

RAFFAELLA SPEZZAFERRO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI

BIANCHINI, CHIAPPA ENZO MASSIMO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

20/01/2009, n. 305/08 r.g.v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIOVANNI BIANCHINI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Genova, inviato mezzo posta e pervenuto il 15 aprile 2008, i signori B.A.M., M., E. e Mo.Ma., eredi di Mo.Ma.

chiesero l’equa riparazione del danno cagionato al loro dante causa Mo.Ma., dall’irragionevole durata del processo penale nel quale questi era stato imputato davanti al Tribunale di Lucca, e che era terminato in data 29 ottobre 2007. Il Ministero della Giustizia, costituitosi, eccepì l’inammissibilità del ricorso, perchè presentato a mezzo posta.

La Corte d’appello di Genova, con decreto 21 febbraio 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono gli eredi M., per un unico motivo, con atto notificato il 17 aprile 2009.

Il Ministero resiste con controricorso notificato il 30 maggio 2009.

3. Deve dichiararsi la tardività del controricorso, perchè depositato oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Con il ricorso si censura la declaratoria d’inammissibilità del ricorso perchè spedito a mezzo posta, e si pone il quesito, se il ricorso proposto a norma della L. n. 89 del 2001, inoltrato a mezzo posta e non depositato secondo le regole generali presso la cancelleria della corte di appello, sia nullo per difetto di forma inerente al suo deposito ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, non ammettendo la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2 modalità integrative, sostitutive ed equipollenti.

4. Il ricorso è fondato. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite della corte, al quale il collegio ritiene di doversi uniformare, “l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”.

Nel caso in esame il ricorso, sebbene proposto in modo irrituale, era pervenuto all’esame del giudice, sicchè da quel momento si era verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

6. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in accoglimento del ricorso, e la causa deve essere rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima corte territoriale che, nel decidere, si atterrà al principio di diritto sopra riportato tra virgolette.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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