Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27316 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27316 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 6018-2012 proposto da:
CATTANEO

SERGIO

GIOVANNI

BATTISTA

CTTSRG39D231138C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.
GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato LORIA PAOLO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO AUTOVIE SUD MILANO SOCIETA’ ITALIANA
LINEE AUTOMOBILISTICHE SPA (in breve SILA SPA)
00781400155, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA
52, presso lo studio dell’avvocato DE SIERVO BEATRICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MARCO ANGELO,
giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

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Data pubblicazione: 05/12/2013

avverso il decreto n. 905/2012 del TRIBUNALE di MILANO del
10.11.2011, depositato 11 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

In fatto e in diritto
E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che
Sergio Giovanni Battista Cattaneo ricorre per cassazione a norma
dell’art.99 1.fall. avverso il decreto depositato il 24 gennaio 2012 con il
quale il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione da lui proposta
allo stato passivo del fallimento della “AUTOVIE SUD MILANO
S.I.L.A. s.p.a.”, nel quale il credito di complessivi € 107.695,05 da lui
insinuato a titolo, in parte, di retribuzioni (€ 2.218,00 per due mensilità
del 2010) per la sua attività di procuratore speciale della società fallita,
ed in parte di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
dell’attività (€105.477,05), figura ammesso in via privilegiata, ex
art.2751 bis n.2 cod.civ., solo per la prima somma, la restante parte
essendo ammessa in via chirografaria; che l’intimata Curatela resiste
con controricorso;
considerato che con i due motivi di ricorso il signor Cattaneo lamenta
che erroneamente non sia stata riconosciuta la natura privilegiata anche
al suo credito per rimborso spese previsto dal contratto; che nel primo
motivo denunzia vizio di motivazione sulla reale natura dell’attività
Ric. 2012 n. 06018 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

udito per il controricorrente l’Avvocato Marco Angelo Russo che si

professionale da lui prestata: il Tribunale avrebbe considerato la
fattispecie come se avesse ad oggetto un credito di un esercente una
professione protetta, regolato da tariffe che distinguono onorari e
anticipazioni, mentre nel caso di specie si tratta di semplice prestatore
d’opera di collaborazione nell’impresa, al quale il contratto attribuiva,

spese per l’esecuzione del mandato, credito che del resto sarebbe
riconducibile alla medesima causa del credito alla retribuzione pattuita;
che nel secondo motivo la suddetta erronea omologazione tra due
fattispecie differenti viene prospettata anche quale vizio di falsa
applicazione della norma attributiva del privilegio (art.2751 bis n.2

ritenuto che tali doglianze non sembrano meritevoli di accoglimento;
che il tribunale non risulta aver fatto specifico riferimento al credito
per l’esercizio di attività professionali protette; che del resto non
sembra decisivo, ai fini della applicazione dell’art.2751 bis n.2 c.c.,
distinguere tra il credito per onorari dell’esercente professione
c.d.protetta e quello per retribuzione di ogni altro prestatore d’opera
intellettuale: in entrambi i casi sembra sussistere quella diversità di
causa, tra il credito per rimborso spese e il credito per remunerazione
dell’attività di lavoro autonomo, che costituisce la rado della esclusione
del primo dall’ambito del privilegio in questione, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez.1 n.6849/11;
n.9763/95) richiamata e fatta propria dal Tribunale nel provvedimento
impugnato; che non sembra fornire convincenti argomenti contrari il
fatto che le spese oggetto di rimborso fossero strumentali
all’esecuzione del mandato: ciò implica solo che il relativo credito
costituisse una componente del trattamento economico complessivo,
che è però chiaramente distinta sotto il profilo causale dalla
Ric. 2012 n. 06018 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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essenzialmente quale componente della retribuzione, il rimborso delle

componente retributiva la quale soltanto trova causa nella prestazione
dell’attività intellettuale (cfr.art.2745 cod.civ.);
ritiene che, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, il
ricorso debba essere rigettato in camera di consiglio a norma degli
articoli 375 e 380 bis c.p.c.”

—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non sono state
esposte da parte ricorrente argomentazioni risolutive nella memoria
depositata, ove le tesi esposte in ricorso vengono riproposte senza
affrontare compiutamente i rilievi esposti nella relazione.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, in complessivi € 6.200 —di cui € 200 per spese- oltre accessori di
legge.
Roma, 4 giugno 2013

2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide

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