Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27315 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 10354-2019 proposto da:

TOP LINE 86, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 3, presso lo

studio dell’avvocato RENZO GATTEGNA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 28655/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Top Line 86 chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 28655 del 2018 con la quale questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’odierna ricorrente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate ha così provveduto: “accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto motivo ed assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ” L’errore materiale invocato risiederebbe nella circostanza che nella parte motiva La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto.

L’istanza è fondata.

In particolare, nel contrasto fra motivazione e dispositivo, è quest’ultimo che contiene un errore materiale.

Dalla lettura della ordinanza si evince con chiarezza che il dispositivo contiene un refuso, come peraltro evincibile dalla contraddittorietà della decisione sul quarto motivo e che il Collegio ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quarto motivo.

Stante la natura non contenziosa del procedimento di correzione di errore materiale, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 28655/2018 pronunciata nel procedimento iscritto al n. 4249/2010 2183/2015, nel senso che laddove è scritto “accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto motivo ed assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti deve leggersi: “accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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