Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27314 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6910/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n.

24, presso lo studio dell’avv. T. Aresi e dell’avv. M. C. Seregni,

che lo rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 gennaio 2019, ha respinto il ricorso proposto da O.P., cittadino ghanese richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere nato in Ghana, dove aveva vissuto con la madre ed il marito di lei, che lo maltrattava, sino al 1999, quando aveva scoperto che il suo vero padre era nigeriano e viveva nell’Edo State; di essersi lì trasferito per vivere col padre, che era però morto nel 2006; di essersi perciò trovato in ristrettezze economiche, aver cominciato a lavorare come guardia ed essere rimasto coinvolto con altri colleghi in una rissa con alcuni componenti di un gruppo criminale denominato (OMISSIS), culminata con la morte di due membri della banda; di aver lasciato la Nigeria per timore di essere ucciso, dopo che i criminali, benchè denunciati alla polizia, erano riusciti ad uccidere il suo capo.

Il tribunale ha ritenuto il racconto- generico, incoerente e non supportato da prove- inattendibile; ha, quindi, accertato che in Ghana (paese di origine di O.) non vi è una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio; ha infine escluso che il richiedente avesse allegato specifici profili di vulnerabilità ostativi al suo rimpatrio.

O.P. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente, con il primo motivo, censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lamentando che il tribunale abbia ritenuto le sue dichiarazioni inattendibili senza intraprendere alcuna iniziativa per approfondirle o verificarle.

Col secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto della degenerazione della situazione socio-politica della Nigeria, in cui la violenza, proveniente sia da gruppi privati sia dalle stesse forze dell’ordine, avrebbe assunto dimensioni tali da costituire un rischio per l’incolumità fisica dell’intera popolazione.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo non investe specificamente la valutazione di merito in ordine all’inattendibilità del racconto – che avrebbe potuto essere contestata solo attraverso l’indicazione del fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento delle domande – ma si limita a dedurne, in via meramente assertiva, l’insufficienza, senza minimamente chiarire sotto quale profilo e in quali sensi il giudice avrebbe dovuto approfondire e verificare le dichiarazioni del ricorrente.

Il secondo non lamenta l’erroneità dell’indagine in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), siccome compiuta dal tribunale con riferimento al Ghana, Paese di origine del richiedente, anzichè alla Nigeria, e, comunque, non cita alcuna fonte a sostegno della dedotta situazione di violenza indiscriminata nell’Ed State.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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