Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27314 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13948-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UGS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM.TRIB.REG. del FRIULI

VENEZIA GIULIA, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta e insiste

per l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PORCARO per delega

dell’Avvocato NUSSI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 3^ e del 5^^ motivo di ricorso, assorbito il 4^ motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Su segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone, intervenuta per un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore di nazionalità croata all’interno dello stabilimento della U.G.S. srl, la Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale accertando che la predetta società U.G.S., negli anni 2001-2004, aveva utilizzato nel proprio stabilimento lavoratori croati formalmente posti alle dipendenze di due ditte croate con sede in Zagabria, occultandone l’impiego diretto attraverso la stipulazione di contratti di appalto che, secondo i verificatori, mascheravano una mera intermediazione di manodopera, vietata. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla società U.G.S. quattro avvisi con i quali accertava la maggiore imposta Irap dovuta, l’omesso effettuazione di ritenute alla fonte Irpef sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, oltre addizionale regionale e sanzioni.

Contro gli avvisi la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 97 del 2007.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 28.2.2011, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Preliminarmente il giudice di appello rigettava l’eccezione proposta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui i motivi di appello formulati dalla società in ordine alla applicabilità dell’istituto del distacco di manodopera previsto dal D.Lgs. n. 273 del 2003, art. 30 nonchè della norma prevista dalla Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, integravano domande nuove non ammesse nel giudizio di appello.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per quattro motivi: 1) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui il giudice ha ammesso domande nuove nel giudizio di appello; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per i medesimi motivi precedentemente indicati; 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30 che disciplina il distacco di manodopera, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; 4)violazione e falsa applicazione della L. n. 974 del 1984, art. 15 che ha recepito la Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, nella parte in cui ha disatteso la disposizione secondo cui, se l’attività lavorativa dipendente è svolta nello Stato italiano, la remunerazione percepita è ivi imponibile.

La società U.G.S. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, ammissibile, è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.

Con il ricorso introduttivo la società ricorrente aveva contrastato la pretesa impositiva contestando la natura simulata dei contratti di appalto stipulati con le ditte croate, che assumeva essere le effettive appaltatrici dei lavori da essa commissionati, con conseguente esclusione di ogni attività di intermediazione di manodopera. Nell’atto di impugnazione della sentenza sfavorevole di primo grado, la società appellante abbandona l’originario assunto difensivo circa la natura non simulata dei contratti di appalto, per sostenere la tesi, affatto diversa, secondo cui con le ditte croate non sarebbero stati stipulati contratti di appalto, bensì sarebbe intervenuto un accordo per il distacco di lavoratori di quelle ditte presso lo stabilimento di U.G.S., in conformità all’istituto del distacco di personale disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30. Il passaggio dall’una all’altra tesi, pacificamente risultante dalla sentenza impugnata, non costituisce, semplicemente, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, ma comporta una radicale modificazione della causa petendi (fatti costitutivi posti a fondamento dell’azione), preclusa dal divieto di domande nuove nel giudizio di appello stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

Ugualmente connotata dalla novità della domanda, e conseguente inammissibilità della proposizione in sede di giudizio di appello, è la richiesta di applicazione della Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, che richiede la verifica di plurime circostanze fattuali indicate nell’art. 15 paragrafo 1 e 2, rimaste del tutto estranee al giudizio di primo grado. In proposito deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel processo tributario d’appello, ove la nuova difesa del contribuente non sia riconducibile all’originaria “causa petendi”, e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, essa non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57 (Sez. 5, Sentenza n. 13742 del 03/07/2015, Rv. 635832).

2.I restanti motivi sono assorbiti.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, perchè, ritenuta l’inammissibilità delle domande nuove relative all’applicazione dell’istituto del distacco di lavoratori e all’applicazione della Convenzione tra Italia e Croazia sulle doppie imposizioni, proceda nel resto a nuovo giudizio. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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