Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27314 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6378-2006 proposto da:

C.E. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BONCOMPAGNI 61, presso la Società IGECO, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCAPULIA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D-4, presso l’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO ANTONIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia è nata dall’addebito, fatto da Bancapulia s.p.a., sul conto corrente intestato all’avvocato C.E., fideiussore della società Mediterraneo 2, della somma di L. 10.928.197, pari al debito della società per saldo di chiusura di conto corrente. Il Tribunale respinse la domanda proposta dal correntista nei confronti della banca per ottenere l’accredito in conto corrente della somma addebitata.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 9 dicembre 2004, ha respinto l’appello dell’attore. La corte ha ritenuto che la banca avesse fatto legittimo esercizio della facoltà di compensazione tra rapporti e conti diversi tra le stesse parti, ad essa conferita dall’art. 1853 c.c.. Il C. era stato tempestivamente informato dell’operazione, e il credito portato in compensazione era divenuto liquido ed esigibile a seguito del recesso della banca esercitato a norma dell’art. 1845 c.c.. La corte escluse che l’appellante avesse la qualità di consumatore in base alla previsione dell’art. 1469 bis c.c. (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale).

3. Per la cassazione della predetta sentenza notificata il 24 ottobre 2005 ricorre l’avvocato C. per tre motivi.

Bancapulia s.p.a. resiste con controricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 275 c.p.c., perchè la corte territoriale non ha sospeso il giudizio sull’obbligazione fideiussoria in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall’odierno ricorrente e da Medeterraneo2 nei confronti della medesima banca, avente ad oggetto la sussistenza del credito garantito dalla fideiussione.

5. Dalla sentenza impugnata non risulta che fosse stata allegata la pendenza di un giudizio sull’accertamento del credito garantito, nè quindi che vi fosse una richiesta dell’appellante di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale. Una tale richiesta non figura nelle conclusioni dell’appellante riportate in epigrafe della sentenza. Il ricorrente, del resto, allega in modo estremamente generico di aver formulato questa richiesta nel giudizio di appello, facendo riferimento alle pagine 2 e 3 di una “replica” 4 maggio 2004, senza riportarne il contenuto, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso.

Il motivo è pertanto inammissibile.

6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1853 e 1243 c.c. e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l’art. 1853 c.c. consente alla banca soltanto la compensazione tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti dello stesso cliente con la medesima banca, ipotesi che non ricorrerebbe nella fattispecie giudicata. Sostiene inoltre il ricorrente – con inammissibile mescolanza di questioni di fatto e di diritto totalmente disarticolate – che la corte del merito avrebbe dovuto riconoscere la vessatorietà della clausola n. 5 del contratto di conto corrente – peraltro non riprodotta nel ricorso – e sarebbe caduta in contraddizione negando all’avvocato C., sol perchè fideiussore di una società commerciale, la qualità di consumatore e l’applicabilità dell’art. 1469 bis c.c..

7. Il motivo, per la parte in cui è ammissibile, è infondato. E’ stato accertato nel giudizio di merito, e non è contestato nel presente giudizio di legittimità, che la banca ha annotato a debito del correntista, sul conto corrente in corso, il credito vantato nei suoi stessi confronti, in forza della fideiussione da lui prestata, e divenuto esigibile a seguito della chiusura del conto garantito facente capo al debitore principale. Trattandosi di compensazione tra credito (della banca, per escussione della fideiussione) e debito (della stessa banca, per saldo di conto corrente) – obbligazioni entrambe liquide ed esigibili, tra le medesime parti – la compensazione mediante regolamento in conto corrente era pienamente legittima, e il meccanismo previsto dall’art. 1853 c.c. non era se non applicazione particolare, mediante regolamento in conto corrente, di principi generali in materia di compensazione legale.

Quanto alle altre doglianze, è sufficiente rilevare che il giudice di merito ha puntualmente applicato i principi di diritto costantemente enunciati da questa corte. S’è infatti ripetutamente osservato che, quanto al requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, la qualità del debitore principale (nella fattispecie in esame: società commerciale a responsabilità limitata) attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (Cass. 13 maggio 2005 n. 10107; conforme alla precedente pronuncia 11 gennaio 2001 n. 314).

8. Con il terzo motivo si censura la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto il motivo d’appello vertente sulla dichiarata inefficacia, nella sentenza di primo grado, del provvedimento cautelare emesso dal pretore.

9. Il motivo, vertente sul merito della pretesa cautelata, è inammissibile nel presente giudizio di legittimità, non potendo più la misura cautelare svolgere alcuna funzione, a seguito dell’accertamento negativo del diritto da cautelare.

10. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio sono a carico del soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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