Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27314 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27314 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ha pronunciato la seguente

Data pubblicazione: 05/12/2013

+ C2

ORDINANZA
sul ricorso 30651-2011 proposto da:
MENGATTO ELVIRA MNGLVR31A59D679I, SARTORE BRUNA in
Mengatto SRTBRN40M64D879B, MENGATTO LUIGI
MNGLGU33H3D679Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato
SALACCHI GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall’avvocato TUROLLA ALESSANDRO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

POJANA FRANCESCO, POJANA RENATO, POJANA LUCA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 313/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA del 21.7.09, depositata il 10/02/2010;

.:

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Alessandro Turolla
che si riporta agli scritti.

Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione
scritta.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Il relatore designato, visti gli artt. 377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,

MENGATTO LUIGI e ALTRI
CONTRO
POJANA RENATO
Mengatto Luigi, Sartore Bruna e Mengatto Elvira hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 313 del 2010, munita della sottoscrizione del giudice
estensore, ma sprovvista della firma del presidente non relatore del provvedimento. Hanno
sostenuto i ricorrenti che la sottoscrizione del presidente è un requisito essenziale della sentenza, la
cui mancanza, anche in presenza della sottoscrizione del giudice estensore, determina la nullità
insanabile del provvedimento stesso.
Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, “la
sottoscrizione della sentenza da parte del giudice – e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e
dell’estensore – costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata
mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità
assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento
di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso
organo che – emessa la pronunzia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. (Cass. n.
21049 del 2006; 9113 del 2004; 12167 del 2009, quest’ultima con fattispecie identica a quella
formante oggetto del presente giudizio.).
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto;
Ritenuto che nel caso di specie la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia risulta essere
stata sottoscritta solo dal giudice estensore, dott. Anselmo Tosatti in assenza della firma del
presidente del collegio, dott. Vittorio Rossi, con conseguente piena applicazione degli orientamenti
citati nella relazione;

La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa
composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

letti gli atti del procedimento civile iscritto al R.G. 30651 del 2011 tra

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