Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27313 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1027/2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Milano, alla via

Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. Stefania Santilli, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, alla via

dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 7 novembre 2018, ha respinto il ricorso proposto da T.B., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente, di religione cristiana, aveva riferito di essere andato via dal villaggio in cui viveva con la famiglia in quanto minacciato dai parenti della fidanzata mussulmana, che lo accusavano di averne causato la morte; di aver trovato ospitalità nella città di Kobidi presso un uomo che lo aveva sostanzialmente obbligato, in cambio, ad intrattenere con lui una relazione omosessuale; che la relazione era stata scoperta e che il giorno in cui la polizia si era presentata in casa dell’amante, questi lo aveva aiutato a fuggire, fornendogli i soldi per trasferirsi in Niger, Paese dal quale aveva poi raggiunto l’Italia.

Il tribunale ha ritenuto non credibile che T. avesse mutato il proprio orientamento sessuale in maniera repentina, per effetto di un primo rapporto avvenuto per costrizione, rilevando inoltre che il richiedente non aveva spiegato attraverso quali canali la relazione fosse venuta a conoscenza delle autorità, nè aveva fornito una descrizione attendibile della dinamica della propria fuga. Ha pertanto affermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Ha poi escluso che il Ghana sia teatro di un conflitto armato indiscriminato ed ha infine osservato che non v’era prova di un’effettiva integrazione sociale del migrante in Italia, nè ricorrevano elementi tali da far ritenere compromessi i suoi diritti inviolabili in caso di rimpatrio.

T.B. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; assume che il tribunale ha escluso la coerenza intrinseca del suo racconto con motivazione apodittica, senza neppure tener conto delle ragioni che lo avevano obbligato a lasciare il villaggio dove viveva, e che ha erroneamente ritenuto le sue dichiarazioni prive di coerenza estrinseca, atteso che nel Ghana l’omosessualità è perseguita come reato.

Il motivo è fondato.

Va in primo luogo rilevato che le dichiarazioni del ricorrente, per come riportate nel decreto impugnato, non danno conto di un “repentino mutamento” del suo orientamento sessuale, quanto, piuttosto, di un assoggettamento, giustificato da uno stato di necessità, alle richieste dell’uomo che lo ospitava. Non si comprende, d’altro canto, perchè tale mutamento, quand’anche effettivo, non risulterebbe credibile “a causa della forte condanna sociale dell’omosessualità in Ghana”, che non può certo costituire ragione di auto-repressione delle proprie tendenze.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto di cui il richiedente asilo è accusato (nella specie l’omosessualità, che, come lo stesso tribunale riconosce, in Ghana è perseguita penalmente) ma deve invece accertare se l’accusa sia reale, ancorchè basata su fatti insussistenti; il giudice deve, in buona sostanza, verificare se l’incolpazione sia effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (Cass. n. 2875/18).

L’indagine sul punto è sostanzialmente mancata, posto che il tribunale ha escluso che la relazione omosessuale potesse essere venuta a conoscenza di terzi, e quindi della polizia, sulla base di una considerazione meramente assertiva (il fatto che i rapporti si fossero sempre consumati all’interno dell’abitazione dell’ospitante), che non tiene conto dei sospetti e dello stigma sociale che, in un contesto fortemente omofobo, può suscitare il mero dato della convivenza fra due uomini e che, per il vero, risulta anche priva di logica, in quanto sembra sottintendere che, in un Paese in cui può fondatamente presumersi che ogni omosessuale, per non rischiare un’imputazione, si preoccupi di tenere segrete le proprie relazioni, l’omosessualità possa essere “scoperta” solo se manifestata in pubblico.

Il giudice del merito ha inoltre totalmente omesso di verificare se il Ghana assicuri adeguata protezione ai cittadini minacciati da violenza privata e se dunque le ragioni per le quali T. aveva lasciato il proprio villaggio e la famiglia potessero, di per se stesse, integrare i presupposti per il riconoscimento di una delle misure richieste.

Tenuto conto che l’ulteriore rilievo, della inattendibilità delle descritte modalità di fuga del richiedente, concerne una circostanza secondaria, sulla quale, comunque, ben avrebbero potuto essere chiesti chiarimenti, deve concludersi che la motivazione sottesa alla decisione di rigetto delle domande di status e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), si colloca al di sotto del cd. “minimo costituzionale”.

E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso, che denuncia violazione dell’art. 14 cit., lett. c), in quanto il tribunale si è limitato a citare le fonti (siti web) sulla cui scorta ha escluso che il Ghana sia teatro di un conflitto armato generalizzato, ma non ne ha riportato il contenuto nè ha dato conto delle concrete informazioni che ne ha tratto. Il generico riferimento alle stesse, che non consente un controllo sulla pertinenza e sulla specificità di tali informazioni rispetto alla situazione concreta del Paese, non è dunque idoneo ad integrare una effettiva motivazione sul punto (cfr. Cass. n. 36395/018).

Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

In accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, il decreto va cassato e il procedimento rinviato per un nuovo esame al tribunale di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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