Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27313 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016), n. 27313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12196-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CASA DI CURA TRUSSO SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9993/2014 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA
depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 9993/17/2014 dep. il 17.11.2014 che, in relazione ad impugnazione di avviso di accertamento per Ires e Irap anno 2010 emesso a seguito di pvc (col quale si contestavano alla Casa di cura Trusso s.p.a.: ai fini Ires, omesse variazioni in aumento, variazioni in diminuzione non spettanti; ai fini Irap, maggiori variazioni in aumento con conseguente rideterminazione del reddito imponibile), confermava la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente.
La Casa di cura Trusso non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per mancanza di motivazione, in quanto la sentenza di appello, in quanto identica alla sentenza di primo grado, è nulla.
2. Il motivo è fondato, e va accolto.
La Corte ha già avuto occasione di stabilire che è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Nè può ritenersi che l’adesione da parte della CTR alla motivazione della sentenza di primo grado sia rinvenibile solo attraverso l’apodittica affermazione che “il Collegio condivide la sentenza dei giudici di prime cure” (cfr. Cass. n. 28113 del 16 dicembre 2013; n. 13148 del 11/06/2014).
Nel caso in esame, l’Agenzia ha dato conto, mediante trascrizione della sentenza di primo grado, della pressochè completa coincidenza del suo testo con la sentenza della CTP (anche con riferimento alle parti, erroneamente invertite), mediante trascrizione dei punti rilevanti dell’atto di appello, della proposizione di censure avverso la sentenza di primo grado, del tutto trascurate da quella di secondo grado, che non ha risposto alle specifiche censure mosse dall’Ufficio, come riportate nei motivi di appello.
3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento dei restanti: del secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e art. 2697 c.c.), per avere la CTR ritenuto trattarsi di errore formale di importi che, se correttamente dichiarati, avrebbero concorso a determinare il reddito d’impresa (ex art. 81 TUIR); del terzo motivo, col quale si denunzia violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e art. 2697 c.c.), non avendo la società fornito le variazioni operate rilevanti ai fini Irap.
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016