Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27313 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27313 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

,J)

ORDINANZA
sul ricorso 22423-2012 proposto da:
FALCICCHIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI VINCENZO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DRAGO NICOLA, DRAGO CRISTINA, DRAGO FILOMENA,
GAN ITALIA SPA, CIVITA FAUSTINA, DRAGO GIUSEPPE;

– intimati avverso la sentenza n. 1016/2011 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 15.7.09, depositata il 13/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Data pubblicazione: 05/12/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 22423 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ stata depositata la seguente relazione:1. – Falcicchio Nicola propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari depositata il 13-112011.
Non presentano difese gli intimati.
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis

consiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del llaprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 27 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti

1

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di

processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo

ad illustrare

la

ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione
della comprensione dei motivi stessi
7. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

parti. Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile Nulla per le spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inamMissibile il ricorso. Nulla spese.
Roma 9-10-2013

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle

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