Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27312 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16375-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 47,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BENINCASA giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

LUCKY DI S.G. E C. SAS, G.S.;

– intimati –

sul ricorso 16379-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUGGIA 47,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO BENINCASA giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 16380-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUCKY S.G. & C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MUGGIA 47, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BENINCASA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 34/2009, n. 36/2009 e n. 37/2009 della

COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE depositate il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con R.G.N. 16375/10, l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, n. 37/24/09 dep. 24/4/2009, che confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello dell’Ufficio in relazione ad avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato per l’anno 1998 il reddito di partecipazione di F.G. alla s.a.s., Lucky di S.G. & C., quale conseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della società, con avviso oggetto di separato giudizio.

Si costituisce con controricorso F.G., deducendo l’inammissibilità della domanda e l’illegittimità del ricorso, di cui chiede il rigetto.

Con R.G.N. 16379/10 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 36/24/09 dep. il 24.4.2009, con unico motivo attinente alla violazione del litisconsorzio necessario.

Si costituisce P.C. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con R.G.N. 16380/10 l’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 34/24/09 dep. il 24.4.2009, con unico motivo attinente alla violazione del litisconsorzio necessario.

Si costituisce la contribuente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

L’Agenzia delle entrate ha prodotto successiva memoria, dichiarando che risulta pendente, con udienza non fissata, il ricorso RGN 16380/10 proposto dall’Agenzia delle entrate contro la Società Lucky di S.G. & C., avverso la sentenza della CTR Piemonte n. 34/24/09, dep. 24/4/2009; definito con decreto di estinzione il ricorso RGN 16378/10 proposto dall’Agenzia contro G.S. avverso la sentenza della CTR Piemonte n. 35/24/09, dep. 24/4/2009.

Le cause sono state quindi rinviate a nuovo ruolo per trattazione congiunta, sussistendo litisconsorzio necessario fra la società di persone e i soci.

Il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, in ragione della loro connessione oggettiva, trattandosi di cause relative all’accertamento del reddito della società di persone e del reddito di partecipazione dei soci.

2. Con l’unico motivo dei tre ricorsi (R.G.N. 16375/10; R.G.N. 16379/10; R.G.N. 16380/10), l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del litisconsorzio originario e necessario fra società e soci, con conseguente necessità di statuizione di nullità della sentenza di primo grado da parte delle CTR e rimessione davanti al primo giudice al fine dello svolgimento di un unico giudizio nei confronti di tutte le parti.

3. Il motivo va respinto.

Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, secondo la giurisprudenza in esame, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. ex plurimis, Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014;; n. 2014 del 29/01/2014; n. 12375 del 15/06/2016).

Nella fattispecie ricorrono tutti i suindicati presupposti, come si evince dal controricorso (allegati doc. 1-5; 6-10), in quanto la CTP di Torino prima e la CTR Piemonte poi (con le sentenze n. 34/24/09; n. 35/24/09; n. 36/24/09; n. 37/24/09; n. 38/24/09), hanno deciso nella medesima composizione, nella stessa udienza, unico il relatore, con sentenze aventi identità oggettiva, in ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento sostanzialmente unitari, determinandosi pertanto le condizioni per escludere la violazione del contraddittorio, effettivamente salvaguardato.

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

5. Ricorrono giusti motivi, in relazione alla recente indirizzo giurisprudenziale posto a base della decisione, per compensare le spese.

PQM

La Corte, riunisce al ricorso R.G.N. 16375/10, i ricorsi R.G.N. 16379/10 e R.G.N. 16380/10; rigetta i ricorsi; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA