Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27312 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25694-2009 proposto da:

O.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI LIBURNI 2, presso l’avvocato BIZ ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAROTTA TOMMASO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

30/09/2008, n. 2010/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 30 settembre 2006, la Corte d’appello di Salerno ha respinto la domanda della signora O.R., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento civile del quale era stata parte, svoltosi davanti al Tribunale di Castrovillari, e durato fino a quel momento nei due gradi di giudizio complessivamente quindici anni, undici mesi e diciannove giorni. Il giudizio era ancora pendente in appello, e le parti avevano verbalizzato la pendenza di trattative di bonario componimento. La corte, premesso che la durata ragionevole sarebbe stata di cinque anni, e che a norma dell’art. 1227 c.c. il risarcimento deve essere escluso allorquando il danneggiato ha concorso a determinare il danno o avrebbe potuto evitarlo mediante l’ordinaria diligenza, sicchè non potevano essere addebitati all’amministrazione giudiziaria i ritardi derivanti da rinvii imputabili alle parti, ha considerato che i rinvii chiesti dalle parti concordemente o da una di esse senza opposizione dell’altra, avevano ritardato la definizione del giudizio di dieci anni, sette mesi e tre giorni; che essi erano evidente sintomo di un complessivo e simultaneo disinteresse per la sollecita definizione della controversia; che il comportamento dilatorio doveva essere valutato globalmente nell’economia temporale del giudizio e non per lo stretto ambito dei singoli rinvii; e che non poteva in senso contrario invocarsi l’eccessiva lunghezza dei rinvii stessi, giacchè proprio la notoria consistenza temporale tra un’udienza e l’altra avrebbe dovuto indurre gli interessati ad evitare richieste di dilazioni processualmente ingiustificate. Secondo la corte, la ricorrente non aveva sofferto per il protrarsi del giudizio.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la signora O. per tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 16 dicembre 2009.

3. Con il primo motivo di ricorso si censura, per violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 l’affermazione della corte territoriale che a norma degli artt. 2056 e 1227 c.c. il risarcimento del danno deve essere escluso allorquando il danneggiato, come nel caso in esame, abbia concorso a determinare il danno, oppure quando avrebbe potuto evitarlo mediante l’ordinaria diligenza. Si formula il quesito di diritto se, nell’applicazione ed interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 possa farsi riferimento all’art. 2056 c.c. dallo stesso richiamato, al fine di escludere il diritto all’indennizzo, qualora il ricorrente abbia concorso a determinare il danno oppure avrebbe potuto evitarlo mediante l’ordinaria diligenza.

4. Con il secondo motivo si censura per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 l’affermazione che non possono addebitarsi all’amministrazione giudiziaria i ritardi derivanti da rinvii chiesti d’accordo tra le parti, oppure chiesti da una di esse senza l’opposizione dell’altra. Si formula il quesito di diritto se nell’applicazione ed interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 si possa addebitare alla parte privata il lasso di tempo, superiore al termine ordinario di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., intercorrente tra un’udienza e l’altra il cui rinvio sia stato chiesto d’accordo tra le parti, oppure chiesto da una parte senza l’opposizione dell’altra.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo affetti da medesimo vizio, che li rende inammissibili. Essi, infatti, non colgono la ratio decidendi dell’impugnato decreto. Dalla completa lettura della motivazione del provvedimento si desume chiaramente che la corte territoriale ha richiamato il principio per il quale, in materia di equa riparazione, trova applicazione l’art. 1223 c.c. quale premessa per l’analisi della vicenda processuale e l’identificazione dei rinvii imputabili alle parti. A seguito di tale analisi, peraltro, la corte è pervenuta alla conclusione che il comportamento delle parti era il sintomo di un loro generale e comune disinteresse alla sollecita definizione della vertenza, e che pertanto non vi era stato in concreto alcun danno non patrimoniale indennizzabile. In tal modo la corte non ha concretamente applicato l’art. 1223 c.c., il quale detta un criterio di liquidazione del danno e non un criterio di accertamento della verificazione del danno medesimo, che rispetto a quello è anzi accertamento preliminare.

L’errore di diritto censurato in ordine alla falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. non coglie dunque l’effettiva ragione che ha indotto la corte a respingere la domanda, ragione inequivocabilmente costituita dall’accertata inesistenza di sofferenze psicologiche legate alla protrazione del processo. Il vizio di legittimità censurato, individuato nell’erronea applicazione dell’art. 1223 c.c. alla fattispecie, attiene, al più, alla tecnica di redazione del provvedimento, ma non al suo contenuto effettivamente decisorio.

6. Per la stessa ragione è ininfluente sulla definizione del giudizio il problema dell’imputabilità all’organizzazione giudiziaria del lasso di tempo eccedente i quindici giorni per i rinvii chiesti dalle parti. La corte territoriale, infatti, dopo aver avuto cura di riferire che ancora nel giudizio di appello le parti avevano dato atto di trattative di bonario componimento in corso – verbalizzando le loro richieste alle udienze 7 luglio 2006 e poi ancora del 19 gennaio 2007, dopo un’udienza intermedia del 16 dicembre 2006 a seguito di un rinvio, evidentemente risultato troppo breve per lo scopo perseguito, ha sostanzialmente accertato che la lunghezza dei rinvii assecondava il disinteresse delle parti per una sollecita definizione giudiziale della controversia. Decisivo, ai fini del giudizio, non è stato il punto dell’imputabilità della lunghezza dei rinvii, bensì il fatto che le parti, non avendo interesse alla definizione giudiziale, non avevano avuto patemi d’animo, ansia e sofferenza morale per effetto del ritardo.

7. Con il terzo motivo si censura, per vizi di motivazione su un fatto decisivo, l’affermazione che proprio la notoria consistenza temporale tra un’udienza e l’altra avrebbe dovuto indurre gli interessati ad evitare richieste di dilazione processualmente ingiustificate. La ricorrente formula anche a questo proposito un “quesito di diritto”: se dalle richieste di rinvio delle parti, accolte dal giudice con rinvii di molto superiori ai 15 giorni di cui all’art. 812 disp. att. c.p.c. e che comunque non esauriscono nemmeno la metà del ritardo del procedimento, possa desumersi che nessuna afflizione, tormento o pena abbia sofferto la parte privata ricorrente per il protrarsi del giudizio e pertanto non può essere alla stessa riconosciuto nessun indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 nemmeno per il periodo addebitabile esclusivamente alla carente organizzazione dell’amministrazione giudiziaria.

8. Ai fini dell’identificazione della censura, si deve ricordare che per il vizio di motivazione, contemplato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è prescritta – nè potrebbe esserlo per ragioni logiche – la formulazione di un quesito di diritto. Quello che si legge nel ricorso a proposito del motivo in esame, in effetti, non lo è, ma – se ne avesse i requisiti – potrebbe svolgere il ruolo di una sintesi del fatto controverso o del punto carente di motivazione, che secondo la giurisprudenza è prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis cpv., al fine di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603). Sotto questo profilo, il “quesito” rende esplicito ciò che del resto si desume dalla lettura integrale del mezzo in esame, e cioè che quello che s’intende censurare non è un vizio di legittimità della motivazione, nel senso rigoroso in cui questo è definito nell’art. 360, comma 1, n. 5, ma soltanto una valutazione di merito. La sintesi operata dalla stessa ricorrente non individua, infatti, alcun punto decisivo, sottoposto dalle parti al giudice o che questi dovesse esaminare d’ufficio, che da solo avrebbe imposto una valutazione opposta dell’accertato comportamento dilatorio delle parti nel giudizio, e che sia stato trascurato nella motivazione del decreto; e neppure indica alcuna illogicità di motivazione di carattere egualmente decisivo. Decisivo infatti, come si è già osservato a proposito dei due primi motivi, è stato soltanto l’accertamento che le parti avevano dimostrato disinteresse alla sollecita definizione giudiziale della causa. Il mezzo, si traduce, pertanto, nella sollecitazione ad un riesame del merito, non consentito in questa sede di legittimità.

9. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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