Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27311 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8915-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GUGLIELMO

FRIGENTI e dall’Avvocato ANTONIO CIARAVELLA ed elettivamente

domiciliati a Roma, via del Tempio di Giove 21, presso gli Uffici

dell’Avvocatura Capitolina per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato

CLAUDIO DE STEFANIS, presso il cui studio a Roma, piazzale delle

Medaglie d’Oro 7, elettivamente domicilia, per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1606/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

28/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica DE RENZIS LUISA, la quale ha concluso per

il rigetto del ricorso;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO CIARAVELLA; sentito,

per la controricorrente, l’Avvocato CLAUDIO DE STEFANIS.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che Roma Capitale aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale, il 10/5/2013, il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di usucapione proposta da B.M.G..

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appellata, costituitasi alla prima udienza, aveva “innanzitutto” eccepito l’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, ha osservato che: – l’avv. De Stefanis, all’udienza dell’1/7/2011, come emerge dal relativo verbale, aveva depositato rinuncia al mandato da parte dell’avv. Crapolicchio (il quale, in precedenza, unitamente all’avv. De Stefanis, aveva rappresentato la B.) ed aveva, quindi, precisato di essere rimasto l’unico difensore della B., indicando, quale nuovo domicilio eletto, il suo studio a Roma, piazzale delle Medaglie d’Oro n. 7; – la rinuncia dell’avv. Cr. e l’indicazione del nuovo domicilio erano stati ribaditi nella (seconda) comparsa conclusionale.

Nè rileva, ha aggiunto la corte, il fatto che l’udienza nella quale l’avv. De Stefanis aveva depositato la rinuncia al mandato dell’avv. Cr. era stata irritualmente tenuta in quanto proveniente da un’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo non comunicata alla controparte: il giudice istruttore, Ric. 2016 n. 8915 – Sez. 2 – PU 28 ottobre 2020 infatti, alla successiva udienza dell’8/2/2012, ha disposto la comunicazione della “nuova data d’udienza” al Comune, il quale, a seguito della regolarizzazione dell’attività processuale, è comparso all’udienza successiva e ben poteva, quindi, semplicemente visionando i precedenti verbali, avvedersi della rinuncia del precedente codifensore e della elezione di un nuovo domicilio, tanto più che tali circostanze sono state ribadite nella seconda comparsa conclusionale.

La corte, quindi, pur dando atto che la rinuncia al mandato dell’avv. Cr. non compare nell’indice del fascicolo di parte nè si rinviene agli atti, ha ritenuto che il Comune di Roma era stato ritualmente edotto tanto del fatto che l’unico difensore dell’attrice era rimasto solo l’avv. De Stefanis, quanto del fatto che il nuovo domicilio eletto era quello di Roma, piazzale delle Medaglie d’Oro n. 7.

A fronte di tali emergenze, la corte d’appello ha ritenuto che l’atto d’appello proposto da Roma Capitale, essendo stato notificato dapprima all’avv. Cr., presso lo studio dello stesso, in data 20/4/2014, e poi all’avv. De Stefanis, in data 7/5/2014, presso l’indirizzo di Roma, viale Medaglie d’Oro n. 7, senza esito positivo per “irreperibilità del destinatario”, fosse inammissibile perchè le predette notifiche erano entrambe inesistenti: – la prima, perchè effettuata ad un difensore, e cioè l’avv. Cr., che, a seguito della sua rinuncia e della conseguente persistenza del mandato difensivo in capo al solo avv. De Stefanis, non aveva più alcun rapporto con la parte; la seconda, perchè effettuata in un luogo che non aveva alcun collegamento con l’avv. De Stefanis, il cui domicilio risultava essere in piazzale delle Medaglie d’Oro n. 7 e non in viale Medaglie d’Oro n. 7.

L’inesistenza delle notificazioni, non essendo suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, non poteva che comportare, ha concluso la corte, l’inammissibilità dell’appello.

Roma Capitale, con ricorso notificato in data 8/4/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

B.M.G. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando

“violazione e falsa applicazione dell’art. 85 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/o correlate”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo dato atto che la rinuncia al mandato dell’avv. Crapolicchio non compare nell’indice del fascicolo di parte nè si rinviene agli atti, ha tuttavia ritenuto che tale rinuncia esistesse e fosse stata validamente ed efficacemente formulata sul mero presupposto che la stessa era stata menzionata nel verbale dell’udienza tenutasi in data 1/7/2011 senza, peraltro, che il Comune vi avesse partecipato per la mancata comunicazione dell’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.

1.2. La corte d’appello, però, ha osservato la ricorrente,

così facendo, ha violato le norme previste dall’art. 88 c.p.c. e art. 2697 c.c., dal momento che, in mancanza di prova certa, avrebbe dovuto ritenere che l’avv. Crapolicchio era ancora il difensore della B..

1.3. Il Comune, del resto, come si evince dall’art. 85 c.p.c., avrebbe dovuto essere formalmente edotto della rinuncia al mandato dell’altra parte, nè risulta che la rinuncia al mandato sia stata comunicata alla B. nè tanto meno che la stessa parte, una volta ricevuta tale comunicazione, si sia determinata a sostituire il difensore rinunciatario ovvero a concentrare tutte le attività defensionali in capo ad un unico difensore.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando

“violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l’art. 24 Cost. e delle norme connesse e/o correlate”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che l’atto di citazione in appello, pur se notificato ad un indirizzo errato e quindi non collegato al destinatario, aveva comunque in concreto raggiunto il suo scopo con la conseguenza che, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3, lo stesso non poteva essere considerato nullo.

2.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la notificazione eseguita presso una persona ed un luogo che non hanno alcun riferimento con il destinatario, non può essere considerata inesistente trattandosi di una sanzione del tutto estranea al diritto positivo il quale conosce, come massima sanzione, la nullità, tanto più se l’atto ha conseguito il suo scopo, che è quello di provocare la presa di conoscenza dell’atto notificato al suo destinatario, e quest’ultimo si sia, poi, sostituito formalmente in giudizio, con conseguente effetto sanante ex tunc.

2.3. In ogni caso, ha concluso la ricorrente, la notifica dell’atto d’appello all’avv. De Stefanis è stata eseguita all’indirizzo risultante nell’epigrafe della sentenza appellata per cui il relativo errore doveva essere considerato come scusabile e comportare la rimessione in termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello a meno che l’appellato non si fosse costituito così sanando il relativo vizio.

3.1. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo.

2.1. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che – a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.) – il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).

2.2. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la notificazione dell’atto d’appello proposto da Roma Capitale fosse inesistente perchè effettuata in un luogo (e cioè – come dalla stessa accertato – “lo studio dell’avv. Crapolicchio”) che non aveva alcun collegamento l’appellata, non ha considerato che, al contrario, i vizi relativi all’individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell’atto d’appello, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario (come accade proprio nel caso in cui la notifica dell’atto d’impugnazione viene eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato: cfr., sul punto, la citata sentenza delle Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sulla questione se la notificazione del ricorso in cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, sia affetta da inesistenza giuridica o, come poi ha ritenuto, da nullità sanabile con l’avvenuta costituzione della parte medesima; peraltro, ma il principio esposto dalle Sezioni Unite è stato ritenuto estensibile alla notifica degli altri atti: cfr. in tal senso anche Cass. n. 23968 del 2017), ricadono, come detto, sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al (solo) fine di eccepire la nullità.

2.3. La sentenza impugnata, quindi, non essendosi attenuta al principio esposto, dev’essere, come tale, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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