Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27311 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28980-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2010 della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA

– POTENZA, depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a M.R. due avvisi di accertamento relativi a maggiori imposte Irpef, Iva, Irap, addizionali comunali e regionali, oltre interessi e sanzioni, dovute per gli anni di imposta 1998 e 1999.

Contro gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva ricorso, eccependo l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, in quanto, avendo la contribuente aderito al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7 era inapplicabile la proroga di due anni dei termini per l’accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni sul condono; nel merito chiedeva di dichiarare l’infondatezza della pretesa tributaria.

La Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso con sentenza n. 356 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 14.10.2010.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, commi 11 e 15 e art. 10 violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 nella parte in cui ha ritenuto perfezionato il procedimento di definizione delle annualità pregresse previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7 nonostante il contribuente si fosse limitato a presentare ricevute di versamento e ad inviare una comunicazione “informale” di adesione al condono (non prodotta in giudizio), senza avvalersi della procedura di comunicazione telematica prevista in via esclusiva dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 15.

La controparte non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo è fondato con riguardo al dedotto vizio di violazione di legge. La L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 15 prescrive che la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi possa essere effettuata esclusivamente mediante invio telematico della comunicazione di definizione e dei dati richiesti, in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate. La presentazione della dichiarazione di definizione automatica mediante l’utilizzo esclusivo del sistema telematico, espressamente imposto dalla norma, costituisce adempimento imprescindibile per il perfezionamento del condono, essendo prescritto al fine di consentire all’Ufficio competente di avere pronta conoscenza della richiesta e di verificare la correttezza dei versamenti effettuati dal contribuente (in senso conforme, con riferimento alla presentazione in via telematica della istanza di definizione automatica ai sensi della L. n. 212 del 2002, artt. 8 e 9 Sez. 5 n. 17821 del 09/09/2016, Rv. 640987). Inoltre, poichè l’adesione al condono costituisce atto negoziale e non dichiarazione di scienza, essa non può essere emendata in sede contenziosa neppure in presenza di un errore, salvo che il contribuente dimostri che l’errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015, Rv. 636314).

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio, al cui esito regolerà le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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