Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27311 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23351-2009 proposto da:

BATTAGLIAGRUMI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante prò tempore, nonchè B.G.

(cod.fisc. (OMISSIS)), B.M. (cod.fisc.

(OMISSIS)), BA.MA.MA. (cod.fisc.

(OMISSIS)), B.L. (cod.fisc.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato DE SEPTIS GIACINTO, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

02/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, con decreto del 2 agosto 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a Ma.Ma., L., G., e B.M. nonchè alla s.r.l. Battagliagrumi un indennizzo di Euro 3200, 00, per ciascuno oltre interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di conto corrente bancario iniziato davanti al Tribunale di Catanzaro con citazione del 25 marzo 1997, e definito con sentenza del 12 maggio 2007, osservando: a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 6 anni, laddove si era protratto per circa 10 anni; b) che tale durata, detratto un periodo di anni 2 corrispondente ai rinvii richiesti dalle parti, eccedeva di circa 4 anni quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 3.200 per ciascuno dei richiedenti.

Che i B. e la società per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso affidato a 6 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli art. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 c.c. nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, hanno censurato la decisione:

sia nel calcolo della durata del processo sia nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 3.000, peraltro riferendolo alla sola durata irragionevole sia in ordine agli interessi legali; e che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso, osserva:

A) E’ infondata la censura relativa alla durata del processo, secondo la ricorrente pari alla intera durata del giudizio, avendo questa Corte ripetutamente tratto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 la regola che nel giudizio di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dall’art. 2, comma 3 di detta legge; e che questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97 (Cass. 3716/2008; 8603/2005; 8568/2005).

B) Sono inammissibili le censure relative ai rinvii delle udienze pari complessivamente ad anni due dal decreto detratti dalla durata considerata irragionevole del giudizio, per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti quanto al primo rinvio chiesto dalle parti l’1 febbraio 2002 fornito altra notizia se non che occorreva “per l’eventuale definizione della vertenza” senza spiegare nè documentare al giudice di merito quale attività processuale o extraprocessuale si intendeva compierete quale sia stata effettivamente compiuta, i tempi che necessitavano per portarla a compimento e soprattutto le ragioni per cui fu chiesto dopo circa 10 mesi un ulteriore rinvio (questa volta neppure motivato). E quanto al secondo del 12 giugno 2003 quale documentazione dovesse essere prodotta, nonchè le ragioni di tale tardiva produzione non effettuata neppure nell’udienza di cui all’art. 184 c.p.c. e sopravvenuta dopo ben 7 anni di durata del giudizio. C) Infondate sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: è ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

Sennonchè proprio la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550, pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675, 688 e 691/03; 11965/03). Per cui al lume di detta giurisprudenza il parametro di Euro 800 mensili utilizzato dalla Corte di appello con particolare riguardo “alla natura ed all’oggetto del procedimento” appare congruo e peraltro corrispondente al criterio più volte applicato da questa Corte che ha liquidato una somma di Euro 750 annue per i primi tre anni di ritardo, nonchè di Euro 1.000 per quelli successivi. D) Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 vanno, infine, riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal superamento della ragionevole durata del giudizio (Cass. 2382/2003;1405/2004; 21390/2005;

24756/2005); mentre per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, come ha rilevato la Corte Europea dotata di analogo potere di disporla, trattasi di una facoltà riservata al giudice di merito che nella fattispecie ha ritenuto di non dover esercitare. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 1.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA