Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27311 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27311 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20145-2012 proposto da:
BIONDO NICK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO DI
MARZIANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPO CANTALE, giusta procura alle liti a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AVIVA ITALIA SPA, GORI SAMUELE;
– intimati avverso la sentenza n. 1321/2011 del TRIBUNALE di PRATO del
21.11.2011, depositata il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Data pubblicazione: 05/12/2013

t

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 20145 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ stata depositata la seguente relazionel. – Biondo Nick propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 22-11-2011 con un motivo.
Non presentano difese gli intimati.
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis

consiglio.
3.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia l’errata liquidazione delle spese processuali
dei due gradi di merito per il mancato rispetto del principio di adeguatezza e per
violazione dei minimi tarrifari.
4.11 Motivo è manifestamente infondato.
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del
giudizio, è noto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla
generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa
professionale o del mancato riconoscimento di spese che o si asserisce essere state
documentate, attesi che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella
degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese
asseritamente non riconosciute (tra le tante, cfr. Cass. 29 ottobre 2001, n. 13417).
Nella specie, il ricorso, nel dolersi della liquidazione delle spese operata nella sentenza
impugnata, avrebbe dovuto specificamente enunciare, con riferimento ad entrambi i
gradi del giudizio, lo scaglione di riferimento, gli onorari pretesi, le spese effettuate, le
tariffe applicabili alla fattispecie. Al contrario, l’impugnazione si risolve in una generica
doglianza, che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari per
i due gradi del giudizio di merito.
5. Si propone pertanto la dichiarazione di rigetto del ricorso.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. Non sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione D ricorso deve essere
dichiarato inammissibile Nulla per le spese.

P.Q.M.
1

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 9-10-2013

Il Presidente

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