Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27310 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6279-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Fallimentare pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato IUCCI ROBERTO,

quest’ultimo in proprio, rappresentante e difensore di se medesimo,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

studio dell’avvocato FABIO BASILI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il

12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Presidente SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per accoglimento del ricorso con

censura del secondo motivo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il curatore del fallimento (OMISSIS) srl era stato autorizzato dal Giudice delegato del Tribunale di Latina a resistere nel giudizio promosso ex art. 619 c.p.c., in relazione a procedura esecutiva immobiliare, avanti il Tribunale di Oristano.

La causa era stata avviata dal Consorzio Industriale di Oristano che rivendicava come suo il bene immobile pignorato dalla procedura fallimentare in odio a proprio debitore – poi fallito a sua volta – ed il curatore s’era costituito a resistere a ministero dell’avv. Roberto Iucci, previa autorizzazione del Giudice delegato e sua attestazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 144 dell’inesistenza di fondi nell’asse fallimentare per il pagamento del compenso al difensore.

Ad esito del giudizio citato il Giudice oristanese ebbe – per quanto interessa – a rilevare la carenza di legittimazione attiva e passiva del fallimento (OMISSIS) srl.

Alla successiva richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore della curatela fallimentare, il Giudice designato del Tribunale di Oristano ebbe a rigettare l’istanza, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concorrendo all’uopo i requisiti di legge.

Avverso detto provvedimento la procedura fallimentare (OMISSIS) srl, ed il difensore interessato avv. Iucci, proposero opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sostenendo la natura eccezionale della norma – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 – che estendeva l’applicazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura fallimentare, sicchè non era consentito al Giudice richiesto della liquidazione procedere alla revoca dell’ammissione a sensi della disciplina generale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136.

Il Tribunale di Oristano con l’ordinanza impugnata ebbe a rigettare l’opposizione rilevando come, per argomento letterale e sistematico, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal Giudice delegato del fallimento, era da ritenersi provvisoria, eppertanto revocabile da parte del Giudice richiesto della liquidazione del compenso, una volta apprezzato che la procedura fallimentare aveva agito o resistito con colpa grave, siccome nella specie avvenuto.

Avverso il provvedimento citato ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Iucci, unitamente al fallimento (OMISSIS) srl, articolando due motivi di doglianza, illustrato anche con nota difensiva.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

La trattazione della causa avveniva dapprima in adunanza di camera di consiglio, ma era disposta la rimessone della questione alla pubblica udienza.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – accogliersi il primo motivo del ricorso – in assenza dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso esposto dal Fallimento (OMISSIS) srl, unitamente all’avv. Iucci in proprio, s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo di impugnazione le parti ricorrenti deducono violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 136 e 144 nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 25 poichè il Giudice sardo ha errato nel ricostruire la situazione fattuale e giuridica della fattispecie, in quanto la norma ex art. 136 TUSG non è applicabile nel caso e la norma ex art. 144 citato TUSG riserva al solo Giudice delegato la valutazione circa l’opportunità di proposizione o difesa nella lite giudiziale da parte della procedura concorsuale.

La critica mossa coglie la testa del chiodo in quanto la decisione del Tribunale si fonda su un argomento letterale ed uno sistematico, i quali tuttavia postulano affermazioni contrarie alla lettera della legge ed alla disciplina in tema di procedura concorsuale.

Difatti il Giudice oristanese ha osservato come la norma, espressa nell’art. 136 TUGS, abbia portata generale in tema di revoca e sia relativa ad ogni ammissione anticipata in via provvisoria, quale deve ritenersi anche l’ipotesi peculiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura concorsuale quale parte di un procedimento giudiziario.

Inoltre sistematicamente, ad opinione del primo Giudice, va rilevato che la norma ex art. 144 TUSG, per la sua collocazione nel testo di legge, si limita a solamente regolare l’ammissione al patrocinio, fermo rimanendo la facoltà di revoca, riconosciuta esclusivamente al Giudice della chiesta liquidazione del compenso, unico soggetto a poter apprezzare in concreto la condotta processuale meritevole della sanzione della revoca.

Come dianzi cennato, siffatto ragionamento non soddisfa poichè trascura di apprezzare, in concreto, il dato testuale della disposizione ex art. 144 TUSG pur ritrascritto nel provvedimento.

Difatti in detta disposizione, non solo, non risulta previsto che la procedura concorsuale sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Giudice delegato, il quale – testualmente – si limita ad attestare che la procedura è priva di fondi per sostenere le spese per la difesa, ma – espressamente – l’ammissione viene indicata siccome evento verificatosi “d’ufficio” a seguito dell’attestazione del Giudice delegato, dianzi ricordata.

Quindi l’argomento letterale posto dal Tribunale a fondamento della sua statuizione è fallace, posto che con chiarezza la norma ex art. 136, comma 2, TUSG opera riferimento esclusivamente all’ammissione in via provvisoria da parte dell’Ordine professionale, senza cenno alcuno ad altra ipotesi d’ammissione, per di più, non qualificata testualmente dalla normativa siccome provvisoria.

Anche l’argomento di tipo sistematico enfatizzato dal Tribunale appare fallace, posto che sebbene venga rilevato correttamente come il disposto ex art. 144 TUSG delinea le modalità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi tuttavia reputa che di conseguenza non deroga alla previsione generale in tema di revoca dell’ammissione.

Ma, come dianzi visto, la norma ex art. 136 TUSG – letteralmente – si riferisce esclusivamente all’ammissione in via provvisoria da parte dell’Ordine forense, mentre l’art. 144 TUSG specifica espressamente che l’ammissione della procedura concorsuale al beneficio consegue d’ufficio e, non già, è disposta dal Giudice delegato, poichè consegue automaticamente alla constatazione, da parte di detto Giudice, che la procedura fallimentare è priva di fondi, sicchè non è concretamente in grado di pagare il compenso al proprio difensore.

Dunque la norma ex art. 136 TUSG non è applicabile alla fattispecie regolata dall’art. 144 cit. TU.

In primo luogo perchè la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del Giudice delegato e, non già, in via provvisoria.

In secondo luogo, poichè l’attestazione de quo deve esser apposta nel decreto con cui il Giudice delegato, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 25, n. 6 autorizza il curatore ad avviare lite ovvero – come nella specie – a resistere una volta evocato in giudizio.

Quindi la verifica giudiziale che la lite non viene promossa ovvero si resiste in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal Giudice all’uopo individuato dall’Ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.

Con la seconda ragione di doglianza le parti ricorrenti lamentano violazione delle disposizioni ex art. 2909 c.c. ed art. 234 c.p.c. poichè il Giudice sardo non ha considerato come il giudizio di merito si sia concluso con sentenza che ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza, così escludendo la concorrenza di ipotesi di resistenza in colpa grave o mala fede.

La questione posta con il mezzo d’impugnazione dianzi evocato appare assorbita in relazione alla soluzione adottata circa la prima doglianza poichè afferente al merito della valutazione relativa alla concorrenza di dolo o della colpa grave nella resistenza in giudizio.

La soluzione adottata comporta che l’ordinanza assunta dal Tribunale di Oristano debba esser cassata con rinvio a detto Ufficio, in persona di altro Magistrato, per provvedere al nuovo esame della questione – comprendente eventualmente la liquidazione del compenso dovuto – alla luce del principio di diritto dianzi illustrato.

Il Giudice del rinvio provvederà anche, ex art. 385 c.p.c., comma 3, a liquidare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Oristano, in persona di altro Magistrato, per nuovo esame ed anche per la disciplina delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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